Familiare disabile a carico ed esonero dai turni notturni (Cassazione civile, sez. lav., 10/05/2023, n.12649).

Familiare disabile a carico del lavoratore ed esonero dai turni notturni.

La Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale era stato accertato il diritto del lavoratore a non prestare lavoro notturno “sino a quando avrà a suo carico la madre disabile ai sensi delle L. n. 104 del 1992″. In sintesi, i Giudici di Appello, condividevano l’interpretazione del primo Giudice del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 53, comma 3, e del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 11, comma 2, lett. c), nel senso che gli stessi non richiedono, ai fini della possibilità di esonero dai turni notturni, la dichiarazione di gravità dello stato di handicap del familiare a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro impugna la decisione in Cassazione sostenendo che sia corretta l’interpretazione secondo cui, “pur nella (apparente) mancata specificazione della L. n. 151 del 2001, art. 53 (…) l’accertamento dello stato di gravità dell’handicap è necessario per il riconoscimento (altresì) dell’esenzione dal lavoro notturno”, adducendo che “solo in caso di accertato stato di gravità dell’handicap può ritenersi provata e necessaria un’assistenza sistematica ed adeguata, effettiva appunto, alla persona del disabile tale da giustificare la compressione di contrapposti obblighi lavorativi”; e deducendo che il lavoratore non avrebbe mai offerto la prova dell’assistenza  effettivamente garantita alla persona bisognosa perché “a carico”, tale da determinare una maggiore difficoltà nella vita lavorativa, non essendo sufficiente la “sola circostanza della convivenza, di per sé sterile a tal fine, se non commisurata al grado di impegno (assistenza) che la condizione (gravità) di handicap può comportare”.

Entrambe le censure vengono respinte.

Nell’ambito delle limitazioni al lavoro notturno previste per particolari esigenze familiari e assistenziali, il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 11, comma 2, lett. c), prevede che non sono obbligati a prestare lavoro notturno: “la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni” (la medesima disposizione è presente nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 53, comma 3, in quanto già contenuta nella L. n. 903 del 1977, art. 5, comma 2, lett. c)).

Tale esonero dai turni notturni è rimesso alla discrezionalità del lavoratore che si trovi nelle condizioni elencate dalla legge, il quale può far valere il suo dissenso espresso in forma scritta al datore di lavoro entro le 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, con precetto assistito anche da sanzione penale.

Ciò posto, ai sensi della L. 104 è da considerarsi persona handicappata il soggetto che sia portatore di una minorazione fisica, psichica, sensoriale, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Ebbene, la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Se è necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità e per fruire dell’esonero dall’obbligo di prestare lavoro notturno, occorre che vi sia un soggetto disabile ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

La circostanza che il soggetto affetto da handicap sia “grave” “a carico” oppure “convivente” con il lavoratore non è dirimente in quanto ciò che deve sussistere è la relazione di assistenza continua e permanente.

Nel contesto di diritto vivente, una interpretazione che, pur nel silenzio della norma e in difetto di inequivoche indicazioni sistematiche, introduca un requisito aggiuntivo, quale la gravità della situazione di handicap, si tradurrebbe in una indebita interpolazione ermeneutica del testo, tanto più ingiustificata in un ambito, quale quello dei diritti dei disabili, insuscettibile di limitazioni di tutela al di fuori di una chiara presa di posizione del legislatore.

Il ricorso viene respinto.

Avv. Emanuela Foligno

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