Non idoneo al proseguimento del servizio militare a causa di infortunio l’agente della Guardia di Finanza (Tribunale Parma sez. lav., 21/03/2023, n.14).

Il Militare deduce:

– di aver prestato servizio presso il Corpo della Guardia di Finanza dal 12.01.1979 e di essere oggi in congedo;

– che, in data 12.10.2000, regolarmente comandato di servizio, nel corso di un’operazione di polizia finalizzata alla repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, durante una perquisizione di un locale da ballo, rovinava a terra riportando “politrauma da precipitazione per cedimento di un sottotetto”;

– che, a causa di tale evento, a quest’ultimo veniva diagnosticata una “soffusione emorragica celebrale occipitale dx, velatura celle mastoide e cavità timpanica dx, frattura composta del sacro e del calcagno sinistro, contusione emitorace sinistro”;

– che, a causa delle lesioni riportate in occasione dell’incidente occorsogli in data 12.10.2000, a seguito di istanza presentata in data 03.02.2001, con determina dirigenziale n. 490 del 15.09.2004, veniva riconosciuta dipendenza da causa di servizio all’infermità “esiti di politraumatismo cranio lombare, del piede sx e toracico chiuso“;

– che, inoltre, a causa delle lesioni riportate, a seguito di istanza presentata in data 21.10.2004, con determina dirigenziale n. 1019 del 01.10.2007, veniva riconosciuta interdipendenza da causa di servizio con l’affezione “esiti di politraumatismo cranico lombare, del piede SX e toracico chiuso”;

– che, con verbale modello BL/b CMO 02/1922/GDF/M del 01.07.2014  del Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia, veniva riconosciuto portatore delle infermità di cui ai numeri 1,2,4,5 della 8° categoria tabella A annessa al D.P.R. 834/81, non suscettibili di miglioramento e, quindi, con iscrizione a vita (percentuale 30%-21%);

– che, a seguito delle lesioni riportate, il Centro Militare di Medicina Legale di Bologna, con verbale BL/S 536 del 18.02.2005, giudicava “non idoneo permanentemente al servizio militale e da collocare in congedo assoluto”;

– che, con sentenza TAR Emilia Romagna del 30.03.2015, le infermità “turbe disforiche ansiose-reattive con tratti di impulsività e pregresso trauma cranico commotivo” venivano dichiarate interdipendenti con l’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio con d.d. 490 del 15.09.2004;

– che, con istanza presentata in data 29.05.2014, il militare presentava istanza per la concessione dei benefici previsti dal D.P.R. 243/2006;

– che,  il Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, riconosceva al ricorrente in congedo la qualifica di “vittima del Dovere”, riconoscendo, in suo favore, la speciale elargizione di cui alla L. 302/1990 nella misura massima di € 222.200,00, comprensiva della prevista rivalutazione, ritenuta la cessazione dal servizio riconducibile alle infermità di cui al Giudizio Diagnostico, nonché riconoscendogli un’invalidità permanente del 20%;

– che, successivamente, in data 22.07.2020, il militare chiedeva la rideterminazione dell’invalidità permanente poichè sottostimata, evidenziando al Ministero dell’Interno, una palese incongruenza e contraddittorietà nella valutazione delle risultanze mediche che lo avevano giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare, collocandolo in congedo assoluto;

– che, tale istanza rimaneva priva di riscontro da parte del Ministero dell’Interno.

Il Tribunale dispone l’espletamento di CTU Medico-Legale.

Nel merito osserva che al riconoscimento dello status di vittima del dovere conseguono determinati benefici previsti dalla leggi vigenti in materia , erogati secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 243 del 2006.

La giurisprudenza più recente ha anche chiarito che il termine “missione” va inteso in senso ampio, cioè come compito o funzione o incarico o incombenza o mandato o mansione.

Ciò posto, il militare ricorrente è già stato riconosciuto vittima del dovere, essendosi accertato che l’invalidità permanente subita è l’effetto delle lesioni riportate in occasione dell’attività di perquisizione di un pubblico locale e successivo cedimento di un sottotetto, nel corso di un’operazione finalizzata alla repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti.  Ergo, in quanto vittima del dovere, ha in primo luogo diritto all’inserimento nella graduatoria ex art. 3 comma 3 D.P.R. n. 243 del 2006 tenuta dal Ministero dell’Interno, ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, ex art. 1 comma 563 e 564 L. n. 266 del 2005.

Ciò che contesta il ricorrente è la quantificazione del grado di invalidità svolta dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia del 19.02.2016. Nello specifico, il ricorrente lamenta l’illegittimità della valutazione dell’invalidità effettuata nella percentuale del 20% per non aver considerato la totalità delle menomazioni causalmente connesse all’evento di servizio del 12.10.2000, avendo omesso la valutazione delle menomazioni a carico dell’olfatto e del gusto e sottostimato il danno all’infermità psichica riconosciuta come interdipendente a seguito di sentenza del Tar Parma n. 107/2015.

Il CTU ha riferito: “Risulta dunque che il brigadiere durante un’operazione antidroga …… precipitava dall’altezza di alcuni metri in seguito al cedimento della pavimentazione di una soffitta, riportando trauma cranico complicato da soffusione emorragica cerebrale occipitale destra, frattura composta del sacro, frattura composta del calcagno sinistro, multipli focolai contusivi. I postumi, in assenza di reliquati neurologici, sono rappresentati da ipo-osmia, ipo-geusia (giustificate dal trauma cranico); esiti di frattura del sacro a carattere quasi esclusivamente anatomico e del calcagno sinistro (con modesti riflessi funzionali determinati da lieve rigidità di caviglia); di gran lunga prevalente, da un Disturbo da Stress post-Traumatico di grado moderato associato a modificazioni peggiorative della personalità di base, documentato dalla consulenza psichiatrica del 23/2/2022, la cui relazione causale col fatto di servizio è indubbia. Gli esiti di natura psicopatologica, s’intende, riassorbono la soggettività post-trauma cranico. Non ho considerato necessari ulteriori accertamenti/approfondimenti relativi all’ipo-osmia e all’ipo-geusia in considerazione dello scarso valore probatorio dell’olfattometria e gustometria, nonché del carattere quasi esclusivamente soggettivo della risposta e del condizionamento derivante dal grado di collaborazione. Per contro, ho considerato entità e caratteristiche del trauma cranico sufficienti a giustificare i disturbi attendibilmente riferiti, rinviando per ulteriori argomentazioni alla sezione dedicata alla risposta alle osservazioni critiche.”

Ed ancora: “ Con calcolo a scalare (previsto dalle istruzioni operative allegate alle tabelle: 10%+9%+4%+4%+11% = 38% (riduzione riferita alla capacità lavorativa generica). Sempre l’art. 5 del DPR 243/2006, comma 2, prevede la valutazione del danno biologico in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvati il 12/7/2000 (danno biologico INAIL). – Ipo-osmia a carattere cronico (voce 320 – Anosmia vera) 6% – Ipo-geusia (voce 318 – Disturbi della funzione gustativa sino all’ageusia) 3% – Anchilosi di caviglia in posizione favorevole (voce 293 – Anchilosi della caviglia in posizione favorevole) 4% – Esiti attendibilmente dolorosi di frattura del sacro (voce 210 – Esiti di frattura sacrale con deformazione residua e riflesso antalgico disfunzionale) 4% – Disturbo da Stress post-Traumatico moderato con modificazioni peggiorative della personalità (voci 180, 182 – Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell’efficacia della psicoterapia; a cui aggiungere le modificazioni personologiche): 8% – Valutazione complessiva del danno biologico: 24%. – IC = invalidità complessiva; DB= danno biologico; DM = danno morale; IP = invalidità permanente lavorativa (ex DM 1992) – IC = DB + DM + (IP – DB) – IC = 24 + 8 + 14 = 46%”.

Le conclusioni del CTU vengono condivise, e il Tribunale afferma che le infermità subite nell’adempimento del dovere hanno causato al militare un’invalidità complessiva pari al 46%.

Al ricorrente spetta, pertanto, l’assegno vitalizio ex art. 2 L. n. 407 del 1998 nella misura di 500 euro, soggetta a perequazione annua di cui all’art. 2 commi 1, 1 bis, 2 e 4.

Il Ministero dell’Interno convenuto viene condannato a corrispondere al ricorrente l’assegno ex art. 2 L. n. 407 del 1998 – la cui decorrenza è prevista, ex lege, a far data dall’01.01.2006 – nell’importo mensile di Euro 500,00 oltre perequazioni a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ossia dal 21.05.2014, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Avv. Emanuela Foligno

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