Scorretto intervento odontoiatrico per overtreatment (Cassazione civile, sez. III, 25/08/2023, n.25314).
Responsabilità professionale per scorretto intervento odontoiatrico risultato come evidente trattamento eccessivo.
Il paziente chiama a giudizio l’Odontoiatra dinanzii al Tribunale di Savona per sentirne dichiarare la responsabilità professionale in conseguenza di uno scorretto intervento odontoiatrico, in particolare per aver provveduto all’estrazione di sei elementi dentali e di un impianto prevedendone la loro sostituzione con impianti endossei, con evidente overtreatment.
Espletata CTU medico legale, il Tribunale di Savona respingeva la domanda. La decisione veniva impugnata e la Corte di Appello di Genova, in riforma, riconosceva la responsabilità professionale dell’Odontoiatra che impugna la decisione in Cassazione.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta che, nell’affermare la responsabilità professionale il CTU di secondo grado ha dapprima richiesto l’autorizzazione ad acquisire documentazione, relativa alle condizioni del cavo orale del paziente, non prodotta nei fascicoli di causa e tardivamente fornita dalla danneggiata e, non avendo la Corte deciso sul punto, ne ha di fatto comunque tenuto conto nelle sue conclusioni peritali.
Lamenta, inoltre, che la Corte d’appello ha reso affermazioni sprovviste di motivazione, tanto da rendere impossibile comprendere l’iter logico giuridico seguito per riformare integralmente la sentenza di primo grado.
Gli Ermellini danno atto che i Giudici di Appello hanno, invece, congruamente motivato che le censure mosse dall’Odontoiatra alla sintetica e poco motivata CTU espletata in primo grado hanno indotto alla rinnovazione della stessa.
Le conclusioni cui è giunto il secondo CTU sono state raggiunte senza l’esame della documentazione che irritualmente il paziente ha chiesto di produrre. Cio’ è stato congruamente argomentato dai Giudici di secondo grado.
Per il resto, le censure riguardano generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, oppure si risolvono in deduzioni o interpretazioni, che prospettano tesi difformi da quelle recepite dal Giudice di merito, e che dunque solleciterebbero un riesame nel merito inammissibile.
La Corte territoriale ha preso in esame la analitica censura di parte appellante, ed ha svolto articolata motivazione, riportando i passaggi essenziali, dirimenti e condivisibili della CTU rinnovata in appello, rispetto a quella di primo grado.
Conclusivamente, la Corte territoriale ha fatto proprie le conclusioni peritali, con motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici.
Il ricorrente lamenta, inoltre, l’errata applicazione del principio di causalità e la conseguente erronea valutazione dell’onere della prova sotto tale profilo, mentre, essendo sempre e specificatamente stato prospettato in causa un danno consistito nell’ingiustificata avulsione di plurimi elementi dentali, la controversia non verteva sull’accertamento della derivazione causale del danno dalla condotta del medico, bensì sull’esattezza o meno dell’esecuzione della prestazione odontoiatrica.
Ebbene, la responsabilità dell’Odontoiatra è risultata accertata in quanto “Dagli approfonditi e completi accertamenti peritali compiuti anche con l’analisi della letteratura scientifica in materia emerge che dall’esame della OPT del 20 Aprile 2009 riportata graficamente nella CTU fatta eseguire ad inizio cure non si rileva a carico dei denti che lo stesso prevedeva di estrarre alcuna patologia di tipo endodontico o parodontale che ne richiedesse la certa estrazione”, e che: ” in tal caso era onere del dottore dimostrare la situazione patologica dentaria tale da determinare la necessità dell’estrazione di un così significativo numero di elementi“.
Pertanto, risulta del tutto corretto che i Giudici di appello siano pervenuti ad affermare la responsabilità del professionista, che non ha eseguito esattamente la sua prestazione e non è riuscito a provare la non imputabilità del suo inadempimento, come era suo specifico onere.
Nella decisione impugnata, infatti, si legge: “secondo i i pacifici principi giurisprudenziali in materia di responsabilità medica, una volta allegato da parte del paziente l’inadempimento e l’aggravamento della sua patologia, è onere del medico dare la prova di aver regolarmente adempiuto la prestazione sanitaria. in tal caso era onere dell’Odontoiatra dimostrare la situazione patologica dentaria tale da determinare la necessità dell’estrazione di un così significativo numero di elementi“.
Conclusivamente il ricorso viene rigettato perché infondato.
Avv. Emanuela Foligno
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