Frattura capitello radiale gomito sx e peggioramento della paziente (Cassazione civile, sez. III, 12/05/2023, n.13093).

Peggioramento delle condizioni della paziente a seguito di ingessatura per frattura capitello radiale del gomito sx.

La paziente cita a giudizio l’ASP di Cosenza esponendo:

  • il giorno 10/3/2007, a seguito di una caduta si recava al Pronto Soccorso di Castrovillari ove veniva diagnosticata la frattura del capitello radiale del gomito sinistro; (ii) a seguito di colloquio telefonico tra il sanitario di turno e l’ortopedico, le venne praticata un’ingessatura aperta con invito a tornare dopo tre giorni per l’applicazione di un’ingessatura chiusa; iii)  Durante il periodo di immobilizzazione, si verificavano gonfiori, formicolii e dolori; iv)  Dopo la rimozione del gesso, avvenuta a distanza di circa un mese, oltre al persistere di tali disturbi, il gomito presentava rigidità quasi completa in estensione; nonostante gli interventi manipolativi successivi, uno sblocco in narcosi e un altro di tipo meccanico, eseguiti dai sanitari, il quadro clinico non solo non migliorava, ma, addirittura, peggiorava;  pertanto, la paziente decideva di ricoverarsi in altra struttura dove praticavano intervento di capitellectomia e artrolisi completa del gomito, intervento che non consentiva il completo recupero funzionale dell’arto. A causa delle suddette limitazioni presentava istanza per l’accertamento dello stato di invalidità civile, e veniva riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 60% e in sede di revisione in misura del 67%.

Il Tribunale di Cosenza accoglieva la domanda e condannava l’ASP  al pagamento della somma di Euro 8.963,78, oltre interessi.

La donna impugna la decisione e la Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame.

In Cassazione la ricorrente lamenta che, a fronte delle denunciate lacune della CTU svolta da un Medico chirurgo nominato in primo grado, quali l’assenza di criteri per la determinazione dell’invalidità e le imprecisioni relative alla metodologia utilizzata per rispondere ai quesiti peritali, la Corte territoriale si era sottratta all’obbligo di motivare sul rigetto della argomentata richiesta di rinnovazione della CTU. Lamenta, inoltre, acritica condivisione delle risultanze della CTU.

Gli Ermellini, oltre a sottolineare che il giudizio di legittimità non è un giudizio di terzo grado ove possano essere apprezzate le risultanze istruttorie, ribadiscono che solamente al Giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

Le deduzioni della ricorrente, in realtà, si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del Giudice agli elementi valutati che hanno condotto a risultati difformi dalle aspettative.

La Corte pronunzia il seguente principio: “Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai Giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile“.

Ciò posto, la decisione impugnata è correttamente motivata ove si legge che il primo Giudice ha correttamente proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale mediante l’applicazione delle tabelle del tribunale di Milano. Del resto, la danneggiata non ha offerto validi elementi da cui poter desumere che dalle lesioni patite siano derivati pregiudizi di ordine non patrimoniali che possano giustificare una personalizzazione del danno.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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