La vicenda riguarda il risarcimento dei danni subiti dal motore di un camion a causa di carburante sporco. Si segnala la sentenza qui a commento per l’approfondita disamina inerente il nesso di causa in materia di responsabilità civile.

La vicenda

Il Tribunale di Lucca (n. 283/2024 del 20/4/2024) risolve la questione tramite l’applicazione del principio del nesso di causa nella responsabilità civile che risponde al criterio della probabilità prevalente.

La società attrice chiede al Tribunale di accertare la sussistenza dei vizi del carburante acquistato dal distributore di proprietà della società convenuta, risolvere il contratto di vendita del carburante, condannare controparte a restituire il prezzo pagato e a risarcire tutti i danni.

La società attrice deduce che, dopo il rifornimento di gasolio a uno dei propri veicoli aziendali, lo stesso ha presentato un’avaria al motore, tanto che l’autista è stato costretto a interrompere il servizio di trasporto.

A seguito di controlli veniva accertato che il guasto al motore del camion era stato provocato dal carburante sporco e contenente acqua. Difatti il camion in questione veniva nuovamente rifornito con il medesimo carburante “incriminato” e nuovamente cessava di funzionare, sempre a causa dei problemi riconducibili al gasolio.

Il Tribunale accoglie la domanda risarcitoria. Secondo il Giudice risulta accertato, agli esiti della fase istruttoria, il nesso di causa tra i danni lamentati dalla società attrice e la inadeguatezza del carburante. Gli elementi di prova allegati dalla società danneggiata sono precisi e attendibili al punto da fare ritenere, con elevato grado di probabilità, che il guasto al motore del camion sia stato causato dal rifornimento dl carburante.

Infatti, le analisi di laboratorio chimico-fisiche effettuate sul carburante in questione prelevato dal camion danneggiato hanno dimostrato un elevato e grave grado di contaminazione.

Il nesso di causa in materia di responsabilità civile

Il Giudice parte dal richiamo di legittimità (Cass. 25884/2022), secondo cui qualora l’evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della “probabilità prevalente” e “del più probabile che non”.

Pacifico ciò, nell’applicare i criteri della probabilità prevalente devono essere eliminate dalle varie ipotesi “valutabili” quelle meno probabili; dopodiché bisogna analizzare le ipotesi residue più probabili, e infine, scegliere quella che trova il grado maggiore di conferma dagli elementi di fatto aventi valore di indizi “assumendo così la veste di probabilità prevalente“.

Avv. Emanuela Foligno

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