La vicenda riguarda un sinistro stradale mortale: il Tribunale di Catania accertava che il sinistro veniva causato da persona ignota che non rispettava il segnale di stop. La Corte di Appello invece ha rigettato la domanda. La Cassazione ribadisce che non è consentita una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal Giudice di merito (Cassazione civile, sez. III, 14/05/2024, n.13253).
Il caso
I congiunti della vittima impugnano in Cassazione la sentenza d’Appello che ha rigettato la loro domanda risarcitoria nei confronti di UnipolSai Assicurazioni (quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) così integralmente riformando la sentenza del 12 aprile 2017 del Tribunale di Catania. I giudici di primo grado avevano accertato che il sinistro stradale verificatosi il 27 dicembre 2009 era stato provocato da persona ignota, la quale, a bordo di una autovettura non individuata, non rispettava il segnale di “stop” all’incrocio ed investiva il motociclo condotto dalla vittima, per poi darsi alla fuga, e così perveniva alla condanna in solido delle due società convenute al risarcimento dei danni patiti dagli attori.
In Cassazione viene lamentata la violazione del libero convincimento del Giudice ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie.
Criticano che la Corte di Appello di Catania ha ritenuto insufficiente il supporto probatorio derivante dalle due testimonianze dando una interpretazione personale e diversa rispetto alla testimonianza stessa. I giudici hanno, altresì, ritenuto di dover dare una diversa valutazione alla dichiarazione del padre della vittima contenuta nel verbale redatto dai Vigili Urbani dopo il sinistro, non tenendo in considerazione che il verbale ha fede privilegiata solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il Pubblico Ufficiale attesta essere venuti in sua presenza. Pertanto, la sentenza viene censurata sotto un duplice profilo. Ovvero sotto il profilo delle risultanze istruttorie, in particolare con riferimento all’attendibilità e alla diversa ed errata comprensione delle dichiarazioni dei testi e alle dichiarazioni rese, e sotto il profilo del riconoscimento della fede privilegiata del verbale dei VV.UU.
Le censure non sono ammissibili.
Non è consentita una valutazione delle prove ulteriore e diversa
Secondo quanto affermato da granitico orientamento, la S.C. ribadisce che non è consentita una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal Giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal Giudice di merito, al quale spetta infatti in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esso sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova.
Pertanto, è estranea al vizio di legittimità qualsiasi contestazione volta a criticare il convincimento che il Giudice si è formato in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, ed operando quindi il conseguente giudizio di prevalenza.
Anche la valutazione della attendibilità del teste rientra nel principio espresso dall’art. 116 c.p.c. di libera valutazione delle prove (non legali) da parte del Giudice di merito, purché l’iter motivazionale risulti logico e coerente con gli elementi probatori utilizzati.
Calandoci nel concreto, la Corte di Catania ha fornito una motivazione logica e coerente con gli esiti istruttori e dunque non è suscettibile di sindacato in Cassazione.
Avv. Emanuela Foligno