Processo infettivo contratto in terapia neonatale (Cassazione civile, sez. III, 13/06/2023, n.16900).
Processo infettivo contratto in terapia neonatale intensiva e decesso del neonato.
Dinanzi al Tribunale di Bergamo viene convenuta la ASST affinchè venga condannata al pagamento dei danni derivanti dalla morte del neonato a causa di un processo infettivo provocato dal battere della Serratia Marcescens presente nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale ove era stato ricoverato subito dopo il parto.
Il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria, con conseguente assorbimento di quella di garanzia, poichè, sulla base delle risultanze del procedimento penale conclusosi con l’archiviazione della notizia di reato, risultavano rispettati, da parte del nosocomio, gli ordinari standard di prevenzione delle infezioni ospedaliere, anche considerata la naturale predisposizione al rischio di infezioni e di morte del neonato prematuro.
La Corte di Appello di Milano, invece, condannava la ASST al risarcimento dei danni in favore dei genitori del neonato, liquidati, per ciascuno di essi, in Euro 180.000,00 per capitale rivalutato, Euro 8.186,55 per interessi legali, oltre a ulteriori interessi legali, calcolati sul capitale rivalutato; in accoglimento, inoltre, della riproposta domanda di garanzia ha condannato l’assicurazione a tenere indenne la ASST da quanto tenuta a pagare agli appellanti in esecuzione della sentenza.
La Corte di Appello ha osservato:
– secondo le univoche indicazioni del consulente del P.M. l’infezione ha certamente avuto origine nosocomiale, dal momento che il batterio che l’ha causato non fa parte della flora intestinale del neonato alla nascita;
– non vi è contestazione sull’adozione in via generale di protocolli volti a evitare, per quanto possibile, tal genere d’eventi;
– la sentenza di primo grado non è però condivisibile sul punto relativo all’applicazione pratica di quei protocolli, non potendo essere sufficiente il rinvio, operato da quel giudice, alla lettura dell’opuscolo doc. 4 di parte convenuta;
– la struttura sanitaria ha infatti l’onere di documentare di aver posto in essere e rispettato le più idonee ed efficaci misure, attinenti specificamente all’attuazione dei protocolli relativi, ad esempio, alla disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione di ambienti e materiali, pulizia dei locali, disinfestazione della biancheria, trattamento dei rifiuti;
– la struttura non ha provato né chiesto di provare che siano state adottate le necessarie misure; “la copiosa messe di documenti depositati dall’Azienda Sanitaria depongono indubbiamente per un risalente, costante e meritorio interessamento da parte di quell’amministrazione al problema delle c.d. Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA), e quindi di avere predisposto tutto quanto necessario per istruire il personale, dotarlo di quanto necessario e organizzare a tal fine la struttura; nessun documento e nessuna prova riguardano però specificamente il ricovero della gravida e quello conseguente del neonato, per cui nulla risulta provato in relazione all’applicazione pratica dei protocolli citati al caso specifico”.
L’assicurazione propone ricorso per Cassazione. Lamenta che la Corte d’appello, dopo aver dato atto dell’ampia produzione documentale dell’azienda convenuta in merito all’adozione di protocolli per prevenire le infezioni nosocomiali, ha escluso che l’ente abbia fornito la prova liberatoria relativa all’applicazione di tali protocolli nel caso specifico, nonostante la formulazione di specifiche istanze istruttorie sul punto da parte dell’azienda, sulle quali il secondo giudice ha completamente omesso di pronunciarsi.
Deduce, inoltre, che la Corte d’appello, pur attribuendo valore probatorio alle perizie espletate nell’ambito del procedimento penale ai fini della riconducibilità dell’evento lesivo ad una infezione nosocomiale, avrebbe completamente omesso di considerare le valutazioni dei periti in merito all’adozione delle misure necessarie per prevenire la proliferazione delle infezioni.
Le censure, in sostanza, mirano alla valutazione del materiale istruttorio e alla ricognizione del fatto in termini oppositivi rispetto alla valutazione di cui alla decisione impugnata.
In materia sanitaria, il danno-evento consta della lesione, non dell’interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l’obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell’interesse del creditore), ma del diritto alla salute.
Ergo, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica, o l’insorgenza di nuove patologie, e la condotta dell’obbligato, mentre è onere di quest’ultimo provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione.
Quindi, discorrendosi di infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive e di avere applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico.
La Struttura deve fornire:
a) l’indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) l’indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) l’indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) la qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento;
g) l’attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) l’indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell’accesso ai visitatori;
i) le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;
j) l’indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella;
m) l’indicazione dell’orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.
La Corte d’Appello ha rispettato tutti i passaggi indicati, procedendo attraverso passaggi argomentativi che ne seguono pedissequamente lo schema.
Risulta accertata la sussistenza di un sicuro nesso causale tra l’insorgenza del processo infettivo che ha colpito il neonato e il ricovero in reparto di terapia intensiva neonatale. La ASST ha allegato dii avere predisposto i protocolli per la prevenzione di infezione correlate all’assistenza, ma non ha provato di averli specificamente applicati nel caso concreto.
La questione su cui si concentra il tema di lite, ossia l’essere state le misure di prevenzione in grado di prevenire l’infezione effettivamente adottate, oppure no, nel caso specifico, risulta esattamente focalizzata dal Giudice d’appello che ad essa dà una risposta negativa, ovvero di mancata dimostrazione.
Conclusivamente, la Suprema Corte dichiara inammissibili le censure.
Avv. Emanuela Foligno
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