Paziente viene dimesso dal pronto soccorso con infarto in atto (Cassazione civile, sez. III, dep. 23/06/2023, n.18047).
Il paziente si recava presso il Pronto Soccorso dell’azienda ospedaliera, veniva dimesso senza accertamenti nonostante la situazione infartuale in atto e decedeva due giorni dopo, I congiunti chiedevano la condanna dell’Azienda Ospedaliera al risarcimento del danno non patrimoniale da ciascuno di essi subito.
Viene impugnata la decisione della Corte territoriale di Brescia; poco dopo i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia parziale al giudizio, comunicando di aver raggiunto un accordo transattivo con le due compagnie di assicurazioni, ma non con la ASST, e di avere quindi interesse ad una decisione della causa nel merito nei confronti della sola Azienda Sanitaria.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva espletata CTU medico-legale e veniva accertata la condotta imperita e negligente del personale dell’Azienda Ospedaliera che aveva preso in carico il paziente, presentatosi al pronto soccorso con una cardiopatia ischemica in atto che non era stata adeguatamente gestita, tant’e’ che il paziente veniva dimesso senza alcun accertamento e, ritornato a casa, moriva nell’arco di due giorni per fibrillazione ventricolare. Il CTU poneva in rapporto di causalità la condotta dei sanitari del Pronto Soccorso e la morte del paziente.
Il Tribunale di Bergamo, accoglieva l’eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla Azienda Ospedaliera, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta per intervenuta prescrizione, individuando il giorno di decorrenza iniziale del termine prescrizionale nella data del decesso del paziente, previa qualificazione in termini di responsabilità extracontrattuale del rapporto tra le attrici e la struttura sanitaria pubblica.
La Corte d’appello di Brescia, confermava la linea del primo giudice, qualificando l’azione proposta come volta a far valere il proprio diritto al risarcimento del danno, da perdita del rapporto parentale, fondato sulla responsabilità extracontrattuale dell’azienda ospedaliera e confermando l’intervenuta prescrizione del diritto fatto valere, atteso che la domanda era stata proposta solo nel 2013.
In Cassazione i congiunti lamentano che l’azione proposta fosse da qualificare in termini di responsabilità contrattuale piuttosto che extracontrattuale, in quanto la fattispecie doveva essere ricondotta nell’ambito di applicabilità dell’istituto del contratto con effetti protettivi a favore del terzo. Con il secondo motivo deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, in relazione alla accertata condotta colposa della struttura sanitaria, in relazione alla quale indicano come astrattamente configurabile l’ipotesi del reato di omicidio colposo, e di conseguenza applicabile il termine di prescrizione decennale. Segnalano che nel separato giudizio tra la madre e la struttura sanitaria è stato accertato il nesso causale tra la condotta della struttura sanitaria e la morte a breve termine del paziente, riconducibile alla fattispecie dell’omicidio colposo. Con il terzo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., con riferimento al computo del dies a quo dal quale far decorrere il termine prescrizionale.
In particolare, sostengono di avere conosciuto la causa della morte del congiunto solo a grande distanza di tempo, nel 2011, quando, nel giudizio promosso dalla moglie del defunto venne depositata la relazione del perito nominato dal tribunale. Quindi, fanno decorrere il termine di prescrizione dal 23 giugno 2011, data dell’elaborato peritale contenente l’indicazione della riconducibilità causale dell’evento morte alla condotta colposa dell’ospedale.
La Suprema Corte, preliminarmente, osserva che le questioni di diritto sollevate con i motivi di doglianza appaiono dotate di particolare rilevanza, con riferimento ai profili nomofilattici connessi alla durata e alla decorrenza della prescrizione nelle azioni di responsabilità medica, qualora intervenga la morte del paziente. Di talchè viene disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione in pubblica udienza.
Avv. Emanuela Foligno
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