Assegno sociale e donazioni ai figli (Cass civ., sez. lav., 13 marzo 2023, n. 7235).

Assegno sociale di cui alla L. 335/1995 e donazione immobiliare ai figli.

La decisione a commento chiarisce se sussiste l’obbligo di corresponsione dell’assegno sociale ad un soggetto che ha donato i propri immobili ai figli.

La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda volta alla corresponsione dell’assegno sociale di cui alla l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6.

La Corte territoriale riteneva che l’istante, avendo in precedenza donato alla figlia i due immobili di cui era titolare, riservandosi su uno di essi il diritto di abitazione, avesse creato un nesso di causalità diretta e immediata rispetto alla sopravvenuta situazione di bisogno, di talché, oltre a non essere stato provato che la beneficiaria della donazione non fosse in grado di garantirgli alcun sussidio, la condizione di impossidenza doveva considerarsi frutto di una sua scelta volontaria, come tale preclusiva dell’accesso alla provvidenza.

I Giudici di secondo grado, in altri termini, hanno ritenuto che, sebbene in generale siano irrilevanti le ragioni per le quali il richiedente versi in stato bisogno, assumerebbe invece rilievo decisivo, ai fini del diritto all’assegno sociale, che lo stato di bisogno non sia conseguenza immediata e diretta dell’ingiustificata rinuncia ad un diritto e, nel ravvisare per contro un nesso di consequenzialità immediata e diretta tra lo stato di bisogno e la precedente donazione immobiliare da lui eseguita a beneficio della figlia. Hanno altresì ritenuto che, essendo costei tenuta all’obbligazione alimentare ex artt. 433 ss. c.c., non era stata data alcuna prova della sua impossibilità di farvi fronte, per modo che, risultando lo stato di bisogno dalla rinuncia volontaria alla percezione di un reddito, la prestazione oggetto di domanda non potesse essere riconosciuta.

L’istante ricorre in Cassazione lamentando il rigetto da parte della Corte di Appello della domanda inerente l’assegno sociale sul presupposto che lo stato di bisogno fosse conseguenza immediata e diretta della sua scelta di donare ai figli entrambi gli immobili di cui era proprietario, e che non fosse stata data prova dell’impossibilità per la figlia di garantire al padre alcun sostentamento.

Le censure vengono considerate fondate.

La Suprema Corte rammenta che il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell’assenza di redditi o dell’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole» (Cass. n. 24954/2021).

Non vi è, pertanto, nella ratio della L. n. 335 del 1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge,  e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l’intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l’eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza.

Ebbene, qualora la circostanza di non possedere beni immobili, invece di essere conseguenza di una rinuncia all’esercizio di un diritto, derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari, non può discorrersi di intento fraudolento.

La Corte accoglie il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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