Soggetto equiparato alle vittime del dovere in ipotesi di infortunio

0
Soggetto e quiparato alle vittime del dovere e benefici

Soggetto equiparato alle vittime del dovere (Cassazione civile, sez. lav., 7/02/2023,n.5095)

Soggetto equiparato alle vittime del dovere e riconoscimento dei benefici.

La Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di condanna al riconoscimento dei benefici connessi alla qualità di soggetto equiparato alle vittime del dovere L. n. 266 del 2005, ex art. 1, comma 564, in relazione ai danni subiti nel corso di missione addestrativa esterna durante il servizio militare di legge.

Nello specifico, sottolineata la differenza con la causa di servizio ed esclusa la ricorrenza di particolari condizioni ambientali operative nel caso, la Corte ha respinto la domanda.

Il Militare ricorre in Cassazione e deduce che trattandosi di infortunio occorso durante una missione militare ed a causa di errore organizzativo. Come secondo motivo lamenta l’omesso ordine di esibizione richiesto, con conseguente violazione degli art. 2110 c.c. e art. 421 c.p.c..

Il ricorso è fondato.

Innanzitutto l’infortunio è occorso a militare di leva durante una simulazione di attacco a cittadella con bomba a mano, situazione che appare “non ordinaria” per il servizio militare di leva.

Vengono ravvisati i presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti nel caso in cui la causa di danno non sia comune alla platea di coloro che svolgano il medesimo servizio, determinandosi l’esposizione a un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto (ex multis Cass. n. 13367 del 01/07/2020).

Le Sezioni Unite hanno già precisato che al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un’azione di addestramento notturna, svolta accidentalmente – per errore commesso da altro militare – con armi cariche, competono i benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d’istituto, siano svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e si siano complicati per l’esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all’ambiente militare.

Nel medesimo senso si è detto (Sez. L, Sentenza n. 12747 del 21/04/2022) che al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un’azione di addestramento competono i benefici, di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, se i compiti, rientranti nella normale attività d’istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l’esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all’ambiente militare.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta a tali principi, viene cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso; il secondo motivo resta assorbito.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Risarcimento del trasportato e intervento delle SS.UU.

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui