Risarcimento del trasportato e intervento delle SS.UU. (Cass. Civ. SS.UU., 30 novembre 2022, n. 35318).

Risarcimento del trasportato e intervento delle SS.UU. sull’azione diretta.

Di seguito la Massima della decisione a commento:

L’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”.

La vicenda trae origine da un sinistro stradale che vedeva l’uscita di strada del veicolo a causa della pioggia e il suo successivo urto contro il guard rail che provocava la morte della trasportata.

La tutela posta alla base dell’azione diretta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’Assicurazione del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti del responsabile civile. Invece, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta del trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.

I congiunti della trasportata deceduta agiscono in giudizio nei confronti dell’Assicurazione del veicolo ospitante ai sensi dell’art. 141 cod. ass., al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure successionis. Il Tribunale di Milano accoglie in parte le domande proposte iure proprio e rigetta quelle proposte iure successionis.

L’Assicurazione propone appello contestando l’applicabilità dell’art. 141 cod. ass. e, a monte, la risarcibilità del danno in favore del conducente responsabile del sinistro. La Corte d’Appello di Milano, rigetta le domande originariamente proposte dai congiunti della trasportata, accoglie il gravame ritenendo che:

-il conducente, in quanto responsabile del sinistro, è escluso da ogni procedura di risarcimento disciplinata dal Codice delle Assicurazioni, ex art. 129 cod. ass.;

-l’art. 141 cod. ass. è inapplicabile in quanto trattasi di sinistro avvenuto senza il coinvolgimento di altro veicolo oltre a quello ospitante.

La Suprema Corte con ordinanza interlocutoria (Cass. 20 dicembre 2021 n. 40885) rileva che sulla questione dell’applicabilità dell’art. 141 cod. ass., (anche) in caso di sinistro nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava la persona trasportata, è insorto un contrasto in seno alla Terza Sezione Civile che ha sposato, nel tempo, due diverse tesi.

Le Sezioni Unite rigettano il ricorso e formulano i seguenti principi di diritto:

l’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”;

“la tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile”;

“nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”.

Le Sezioni Unite rilevano che l’art. 141 cod. ass.:

-prevede il coinvolgimento dell’impresa di assicurazione del veicolo ospitante che procede alla liquidazione del risarcimento nei limiti del massimale minimo di legge e a prescindere dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti;

-prevede, poi, la possibilità, per l’impresa che ha proceduto al pagamento, di agire in rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile (ove si dovrà procedere all’accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti);

La citata norma del codice delle assicurazioni è stata oggetto di interventi della Corte costituzionale, la quale ha chiarito che la norma non esaurisce la tutela del terzo trasportato, ma costituisce uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle tradizionali azioni già previste dall’ordinamento in favore del passeggero danneggiato, ossia l’azione ex artt. 2043 e 2054 c.c., concorrente con quella ex art. 1681 c.c., nel caso di trasporto avvenuto in base a titolo contrattuale…e quella prevista dall’art. 144 cod. ass. (già riconosciuta dalla L. n. 990 del 1969, art. 18) nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile.

Il trasportato può ricorrere all’azione ex art. 141 cod. ass., giovandosi dell’alleggerimento dell’onere probatorio posto a suo carico, ma con il contenimento dell’obbligazione dell’impresa di assicurazione del vettore entro il massimale minimo di legge. Oppure può proporre l’ordinaria azione diretta ex art. 144 cod. ass. nei confronti di una sola impresa di assicurazione, beneficiando del massimale di polizza invece che di quello minimo legale, ma esponendosi al rischio che venga dimostrata la responsabilità d’un terzo nella causazione del sinistro. Infine, il trasportato può proporre azione nei confronti di tutte le imprese di assicurazione dei veicoli coinvolti, beneficiando dei massimali di polizza invece che di quello minimo legale, ma dovendo sopportare l’allungamento dei tempi processuali conseguente alla necessità di accertamento delle responsabilità.

Al riguardo le Sezioni Unite ribadiscono che il Giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell’art. 141 cod. ass., piuttosto che ai sensi dell’art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la qualificazione svolta dall’attore, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli.

Ergo, in virtù del principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari la insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 141 cod. ass. (coinvolgimento di un solo veicolo), non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c., o 144 cod. ass., e non risulti che l’attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata.

Nel merito della questione rimessa, cioè se l’azione diretta di cui all’art. 141 cod. ass. possa essere esercitata in caso di sinistro in cui sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovava il trasportato danneggiato, le Sezioni Unite ne escludono l’applicabilità.

Applicare l’azione delineata dall’art. 141 cod. ass. nel caso sia coinvolto il solo veicolo ospitante il trasportato, comporterebbe una abrogazione della norma.

Ciò posto, le Sezioni Unite concludono affermando che il caso fortuito previsto dall’art. 141, comma 1, cod. ass. – che vale a esimere l’impresa di assicurazione del vettore dal risarcimento in favore del trasportato – “è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli”.

Osservazioni.

L’approdo delle Sezioni Unite, a parere di chi scrive, non è del tutto condivisibile.

L’art. 141 cod. ass. disciplina il risarcimento del terzo trasportato e prevede l’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo ospitante, per i danni subiti dal trasportato, a prescindere dall’accertamento della colpa dei conducenti nei limiti del massimale minimo di legge, salvo il caso fortuito.

Tale norma, anche se ricorre all’utilizzo della forma plurale (quanto utilizza il termine “conducenti”),  non limita in maniera espressa il diritto del soggetto trasportato alla circostanza che nel sinistro siano necessariamente coinvolti due o più veicoli. Parimenti, non esclude espressamente l’azione diretta quando nel sinistro sia coinvolto il solo veicolo ospitante del trasportato.

Quanto affermato dalle Sezioni Unite “il riconoscimento dell’azione ex art. 141 cod. ass. a favore del trasportato nell’unico veicolo coinvolto nel sinistro comporterebbe una forzatura del dato letterale che non risulterebbe giustificata, sul piano logico-sistematico, da ragioni di tutela rafforzata del danneggiato (a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di coinvolgimento di due o più veicoli) e si tradurrebbe in una sostanziale lettura abrogativa del meccanismo di anticipazione/rivalsa ideato dal legislatore”, pare del tutto errato.

La diversa interpretazione della norma non porterebbe a una sua abrogazione nella parte relativa al meccanismo di anticipazione/rivalsa, ma soltanto alla sua inapplicabilità nella parte relativa alla rivalsa in caso di sinistro che veda coinvolto il solo veicolo ospitante.

Avv. Emanuela Foligno

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