Lesione alla dignità per mezzo dei social media (Tribunale Ferrara, Sentenza n. 1431 pubblicata il 11 maggio 2023).
La disapprovazione espressa sui social nei confronti di una persona non costituisce lesione alla dignità e alla reputazione.
Stigmatizzare una persona sui canali social affermando di “metterlo sotto con la macchina”, perché non rispetta le restrizioni poste in essere per la pandemia da Covid-19, non integra lesione della dignità e della reputazione del destinatario.
Il Giudice ritiene che non vi sia alcuna attribuzione di qualità sfavorevoli alla persona, di lesione della considerazione di cui l’individuo gode nella comunità in cui vive, lavora ed è conosciuto.
Il destinatario dei commenti di disapprovazione citava a giudizio il mittente degli stessi onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione alla dignità e alla reputazione personale, causata da un post di commento ad un messaggio di critica al comportamento dell’attore, postato dal vicesindaco della città di Ferrara sulla propria pagina Facebook.
In particolare, l’attore deduce di essere affetto da un disturbo ossessivo compulsivo, con grave turbamento della condotta e di svolgere quotidianamente attività motoria come prescritto dal CSM ove è in cura.
In tale contesto, praticava attività ginnica nel periodo in cui i provvedimenti governativi vietavano indiscriminatamente di uscire dalle proprie abitazioni, se non nei limitatissimi casi previsti. Tale condotta veniva stigmatizzata dal vicesindaco della città, sulla propria pagina Facebook, liberamente accessibile da chiunque e commentata da molteplici persone. Sulla pagina del social vi era un video che ritraeva l’attore intento nell’attività motoria, con supporti audio e con commenti offensivi come quello del convenuto che recitava: “Caro N.L., mettilo sotto con la macchina, vedrai che un mesetto di ospedale in questo momento epocale non se lo scorderà mai”.
Come detto, il Tribunale di Ferrara respinge la domanda e afferma che la vicenda non rientra nel “paradosso della tolleranza”, posto che il delicato contemperamento dei principi di manifestazione del pensiero, di cui la critica è espressione, e della dignità e dell’onore, deve muovere da una prudente e consapevole cornice di confine normativo riconducibile nell’alveo delle fattispecie penali della diffamazione e della minaccia.
Il fenomeno dei discorsi d’odio (c.d. hate speech), rileva il Tribunale “trova terreno fertile nei social network, stanze virtuali, spesso aperte indistintamente al pubblico, che pongono in relazione un numero indiscriminato di persone, attraverso una comunicazione con modalità interattiva. In questo contesto la libertà di espressione è amplificata, quale manifestazione dell’individuo, portando con sé un frequente pericolo di conflitto con interessi e valori costituzionali. Il rischio per l’utente è quello di non considerare che le proprie dichiarazioni non sono pronunciate come in una camera privata, bensì in una pubblica piazza virtuale, nell’agorà dell’etere.”
Ciò posto, vi è da chiedersi se il post scritto dal convenuto a commento di quello scritto dal vicesindaco, rientri nelle fattispecie di cui agli artt. 595 e 612 c.p.
In tal senso bisogna verificare la oggettiva offensività delle affermazioni che si assumono lesive dell’altrui reputazione, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, quale «integrità morale della persona e stima diffusa nell’ambiente sociale di riferimento, vale a dire l’opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro».
L’espressione “incriminata” aderisce alla critica espressa dal vicesindaco per il comportamento tenuto dall’attore ed integra toni poco consoni alla manifestazione di una disapprovazione della condotta tenuta, potenzialmente lesiva della sensibilità altrui. Tuttavia, non si può ritenere di per sé la frase utilizzata idonea a concrettizare una lesione alla dignità e alla reputazione del destinatario: non sono state attribuite all’attore qualità sfavorevoli alla persona, di lesione della considerazione in cui lo stesso è tenuto dalla comunità ove è conosciuto.
Inoltre, è del tutto mancante il requisito della serietà della minaccia in quanto nel contesto del commento appare evidente il tono sarcastico.
Difetta la capacità della condotta censurata di intimidire il destinatario, sulla base di un giudizio di idoneità valutata oggettivamente ex ante da parte di un soggetto medio.
Avv. Emanuela Foligno
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