Discopatia degenerativa e protrusioni del lavoratore

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discopatia degenerativa

Non sussiste eziologia congenita delle patologie sofferte in considerazione della retrolistesi L2; il CTU ha escluso tale possibilità in quanto non presenti altre e analoghe significative localizzazioni di patologia degenerativa (Tribunale di Bergamo, Sez. Lavoro, Sentenza n. 430/2021 del 30/07/2021)

Il lavoratore cita a giudizio l’Inail onde vedersi riconosciuta la malattia professionale per le patologie “discopatia degenerativa e protrusioni discali da L2 a S1″, tenuto conto dell’entità del danno già riconosciuto per esiti di rottura della cuffia dei rotatori.

Il ricorrente espone di svolgere attività lavorativa dal 1972, di aver lavorato tra il 1972 ed il 1987 dapprima come fornaio, poi operaio in un’azienda tessile, successivamente come autista di camion, infine come artigiano chiodatore di pelli; di aver invece iniziato a svolgere, dal 2002 fino al momento di introduzione del giudizio, attività di operatore ecologico prestata alle dipendenze di diversi enti datoriali e di aver perciò fino al 2017 svolto mansioni di addetto alla raccolta dei rifiuti porta a porta e di essere stato preposto solo occasionalmente allo svuotamento di cassonetti con camion compattatore, di avere eseguito tali ultime mansioni per 6-8 ore al giorno per sei giorni a settimana, di aver presentato domanda di riconoscimento di malattia professionale per esiti di fissazione percutanea di L2 -L3 per discopatia del tratto lombare respinta dall’Inail e di avere dovuto introdurre il presente giudizio corredato dal deposito di documentazione medica dalla quale emerge la sussistenza delle patologie sofferte e denunciate all’istituto assicurativo.

La causa viene istruita attraverso prove testimoniali e CTU Medico-Legale, e, chiusa la fase istruttoria il Giudice ritiene la domanda fondata.

I testi escussi hanno confermato che il ricorrente, nella esecuzione dell’attività lavorativa già dal 2007 quale operatore ecologico alle dipendenze di diverse società ha eseguito in maniera abituale e costante e pressoché quotidianamente movimenti di sollevamento dal basso verso l’alto di carichi di diverso peso idonei come tali ad incidere sulla funzionalità del rachide lombosacrale.

Uno dei testi ha riferito: “Quando ho conosciuto il ricorrente, io ero andato a cercare lavoro e lui era responsabile del cantiere di Cologno al Serio, un distaccamento della Servizi Comunali. Il ricorrente era il primo che arrivava e l’ultimo che andava via. Noi iniziavamo a lavorare verso le 5,30 e lui arrivava verso le 4,30 e, quando noi iniziavamo i giri, effettuava le sostituzione per il personale mancante e capitava che anche lui facesse i giri per la raccolta dei rifiuti. In sostanza, pur essendo responsabile, il ricorrente faceva l’operaio. Poi quando rientravamo a fine giro, all’incirca alle 14,30, noi andavamo a casa e invece lui si doveva fermare per organizzare i giri ed i turni del giorno successivo. Nell’arco di una settimana capitava pressoché tutti i giorni che il ricorrente uscisse per occuparsi direttamente della raccolta rifiuti oppure usciva quando sopraggiungeva qualche problema anche al furgoncino ed interveniva per riparare eventuali guasti.”

Risulta, dunque, accertato che le attività lavorative eseguite dal ricorrente hanno comportato lo svolgimento pressoché quotidiano di attività di sollevamento di sacchi di diverso peso sin dal 2007.

La CTU ha evidenziato “deve ritenersi l’attività esercitata del tutto congrua nel determinismo di un sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale in grado, in considerazione della ripetitività, della quotidianità e del lungo periodo di esposizione al rischio”, di determinare la discopatia degenerativa accertata.

Nonostante l’Inail eccepisca nel proprio atto di costituzione una probabile eziologia congenita delle patologie sofferte dal ricorrente in considerazione della retrolistesi L2 dallo stesso sofferta, il CTU ha escluso tale possibilità in considerazione del fatto che il periziato non presenta “altre e analoghe significative localizzazioni di malattia degenerativa”.

Oltretutto, in giudizio è emerso pacificamente che il lavoratore ha riportato lesioni tendinee alla cuffia dei rotatori e ha ottenuto il riconoscimento dell’origine tecnopatica di siffatte lesioni; considerato che l’Inail non ha allegato che siffatta patologia ha trovato origine in un evento traumatico occorso sul lavoro, deve ritenersi che lo stesso sia anche esso correlato alla sistematica e costante ripetizione di movimenti di sollevamento di pesi dal basso verso l ‘alto, in senso contrario non deponendo neppure la circostanza dedotta dall’istituto che il peso medio spostato dall’operatore ecologico sia pari a d 8 kg (15 kg per la frazione secca e 3 -4 kg per la plastica) e che i diversi tipi di raccolta vengano effettuati a rotazione, poiché essi comportano in ogni caso una costante e ripetitiva esecuzione dei medesimi movimenti per 6 -8 or e al giorno per sei giorni a settimana.

In definitiva, deve ritenersi provata la sussistenza delle patologie lamentate e del nesso concausale tra le stesse e l’attività lavorativa .

Il grado di inabilità derivato dalla malattia professionale è pari alla misura dell’8%.

Il termine di decorrenza della prestazione connessa al riconoscimento della natura professionale delle patologie per cui è causa, viene individuato nel giorno di presentazione della domanda amministrativa; gli interessi legali sono dovuti dal centoventunesimo giorno successivo a tale data.

Le spese di lite e le spese di CTU seguono la regola della soccombenza e vengono poste a carico dell’istituto.

Pertanto, riassumendo, il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, accoglie in parte il ricorso e dichiara l’origine professionale della “discopatia degenerativa e protrusioni discali da L2 a S1 ” e determina nella misura del 8% il grado di inabilità derivato al ricorrente dalla malattia professionale; condanna l’Istituto a corrispondere al ricorrente gli emolumenti di cui all’art. 13 d.lgs. n. 38/2000, con decorrenza dalla domanda amministrativa , oltre interessi legali decorrenti dal centoventunesimo giorno successivo a tale data; condanna l’Inail a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.5 00,00, oltre accessori come per legge.

Avv. Emanuela Foligno

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