Il danneggiato, anche in ragione della presumibile riconoscibilità del pericolo, ben avrebbe potuto e dovuto con l’ordinaria diligenza, evitare di transitare proprio sulla buca (Tribunale di Terni, Sentenza n. 643/2021 del 02/08/2021 – RG n. 2078/2018)

Il Comune di Terni cita a giudizio il danneggiato appellando la sentenza del Giudice di Pace di Terni del 25.5.2018 che accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria per i danni subiti a seguito della caduta dalla bicicletta causata dalla strada dissestata. Si costituisce in giudizio il danneggiato eccependo 1) l’inammissibilità dell’appello per mancanza della specifica indicazione del capo o della parte di sentenza impugnata e delle modifiche da apportare alla decisione di primo grado con i relativi motivi, in violazione dell’onere imposto dall’art. 342 c.p.c. ; 2) l’infondatezza della tesi dell’appellante secondo cui il ciclista avrebbe dovuto tenere strettamente la destra della propria corsia di marcia, essendo stata perfettamente in linea con le norme del Codice della Strada (e, in particolare, con il principio di cui all’art. 140 C.D.S.); 3) la corretta applicazione, da parte del Giudice di prime cure, del principio secondo cui la visibilità e la riconoscibilità del pericolo (nella specie assenti) avrebbero potuto al più determinare un concorso di colpa del danneggiato e non certo esimere l’Amministrazione dalle proprie responsabilità, essendo il Comune tenuto a manutenere le strade in buono stato a prescindere dalla relativa estensione; 4) la correttezza della motivazione del Giudice di Pace circa l’imprevedibilità dell’insidia e la sua inevitabilità, tenuto conto anche della scarsa velocità di marcia del ciclista (al quale non poteva certo chiedersi di ulteriormente rallentare), nonché del fatto che, pur abitando a pochi metri dal luogo del sinistro, il ciclista non poteva sapere dell’ulteriore buca non ancora rattoppata dall’Ente (non potendo esigersi dall’utente della strada un costante monitoraggio delle strade, neppure in prossimità della propria abitazione); 5) la legittimità e correttezza della liquidazione del danno non patrimoniale, conforme ai principi enunciati in materia dalle Sezioni Unite della Cassazione e al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Il Tribunale ritiene l’appello fondato.

Il comune di Terni lamenta la falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e l’erroneo apprezzamento delle risultanze probatorie di causa laddove il Giudice di Pace ha affermato che “secondo il recente orientamento giurisprudenziale (al quale si aderisce) la visibilità e la riconoscibilità del pericolo non sono idonee ad escludere la responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2052 Cod. Civ. non integrando l’estremo del caso fortuito, trattandosi, semmai, di elementi da valutare ai fini di un eventuale concorso di colpa del fatto del danneggiato ex art. 1227 Cod. Civ. richiamato dall’art. 2956 Cod. Civ. ” e che “sul punto, dalle risultanze istruttorie, non è emerso un concorso di colpa dell’attore “, poiché “il pessimo stato generale della strada così come è emerso dalle riproduzioni fotografiche, non contestate e confermate dal testimone consente di escludere l’esistenza per il danneggiato di agevoli e valide condotte alternative idonee a scongiurare l’eventualità dell’accadimento dannoso “. L’appellante, in particolare, rimarcando “gli evidenti errati richiami a norme inconferenti come l’art. 2052 c.c. e 2956 c.c. ” ed evidenziando “l’oscurità della motivazione che fa riferimento ad un orientamento giurisprudenziale recente senza, tuttavia, indicare a chi appartenga tale orientamento, [ …] in aperto contrasto con l’orientamento granitico della Suprema Corte di Cassazione che – al contrario – da sempre afferma che il fortuito è integrato anche dal fatto del danneggiato [… ] Cass. n. 25029/2008, Cass. n. 20427/200 8 [ … ] Cass. Civ. n.287/201 5”, ha censurato l’affermazione dell ‘inesistenza di valide condotte alternative per il danneggiato , sottolineando : che “dal contraddittorio resoconto attoreo (e condiviso dal Giudice), letto nel suo complesso unitamente alle risultanze istruttorie, si evince che il ciclista sarebbe caduto in prossimità di una buca posta al centro della corsia di pertinenza del medesimo, con ciò integrando una condotta immotivatamente contraria alle norme del Codice della strada “; che “è stata fornita dallo stesso attore la prova del fatto che il tratto stradale era stato oggetto di interventi manutentivi (v. “toppe “) che sicuramente – stando anche al compendio fotografico prodotto sempre dall’attore – hanno reso più marcato e visibile per evidenti differenze di colore il tratto di strada [… ]”, non sussistendo quindi “il nesso eziologico, in quanto risultava palesemente agli atti la sua interruzione ad opera del fatto dello stesso danneggiato che – inosservante delle norme del Codice della strada – non manteneva la destra rigorosissima (senza allegarne motivi e comprovarli) pur essendone obbligato e cadeva in un tratto visibilmente (ed in maniera molto estesa) danneggiato “; che, sotto il profilo della prevedibilità soggettiva dell ‘insidia, il Giudice di Pace – nell ‘escludere tale possibilità di condotte alternative esigibili dall ‘attore danneggiato – ha del tutto omesso di considerare che “il medesimo attore che viaggiava a bordo di una bicicletta da passeggio, ad una velocità quindi prossima allo zero, all’età di 42 anni senza allegazione di menomazione alcuna, in un tratto di strada diritto, in perfette condizioni di tempo e con piena visibilità e sulla via di ritorno alla propria abitazione [… ] “.

Osserva il Giudice d’Appello, che contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. nei confronti dell’Ente custode della strada deve essere respinta quando l’insidia stradale era ben visibile (per la diversa connotazione cromatica rispetto alla restante parte della carreggiata, e/o per le condizioni di visibilità in cui è avvenuto il sinistro) e quindi evitabile mediante una condotta diligente e cauta dell’utente della strada.

E’ integrato il caso fortuito quando il danno è eziologicamente riconducibile alla condotta colposa dello stesso danneggiato, per essere il sinistro accaduto in condizioni di piena visibilità, nei pressi della abitazione del danneggiato stesso e a causa di un’insidia stradale facilmente percepibile.

Dal materiale fotografico prodotto in giudizio si evince la chiara visibilità, sia per dimensioni, sia per stacco cromatico con i rattoppi circostanti, della buca posta al centro della corsia di marcia percorsa dall’attore, il quale, anche in ragione della presumibile buona conoscenza dello stato dei luoghi, ben avrebbe potuto e dovuto con l’ordinaria diligenza, evitare di transitare proprio sulla buca, viaggiando piuttosto “il più vicino possibile al margine destro della carreggiata” come peraltro imposto ai conducenti di veicoli non a motore dalla regola di cui all ‘art. 143, co. 2, del Codice della Strada.

In definitiva, l’appello del Comune viene integralmente accolto.

Le spese di lite del doppio grado di giudizio, incluse quelle di CTU Medico-legale, seguono la regola della soccombenza e vengono poste in capo all’appellata.

Avv. Emanuela Foligno

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