Indennità di accompagnamento e silenzio assenso dell’Inps

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maggiorazione contributiva

Accolto il ricorso dell’Ente previdenziale che eccepiva l’integrazione di una ipotesi di silenzio assenso in relazione alla domanda di una cittadina volta ad ottenere il beneficio

Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, le collegiali mediche sono prive, ai sensi dell’art. 147, comma 1, disp. att. c.p.c., di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, dovendosi ritenere, anche alla luce dell’art. 1 della legge n. 295 del 1990 (nel testo applicabile “ratione temporis”) la natura non provvedimentale degli accertamenti sanitari, in quanto strumentali e preordinati all’adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione, in corrispondenza di funzioni di certazione assegnate alle indicate commissioni. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 13789/2021 pronunciandosi sul ricorso dell’Inps contro la decisione dei Giudici del merito che avevano accolto la domanda di una cittadina volta ad ottenere l’indennità di accompagnamento ritenendo che, una volta trasmesso dalla ASL alla competente commissione medica periferica il verbale che aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario senza che l’Inps avesse chiesto, nel termine di 60 giorni dalla trasmissione di detto verbale, la sospensione dello stesso, l’accertamento fosse diventato definitivo in quanto, in base all’art. 1, comma 7, L n 295/1990, si era formato il silenzio assenso sulla domanda presentata.

La Corte territoriale aveva ritenuto perentorio il termine di 60 giorni di cui all’art 1, comma 7, L n 295/1990, che determina, se non interrotto dalla richiesta di sospensione da parte dell’Inps, la definitività dell’accertamento del requisito sanitario, fatti salvi gli ulteriori accertamenti di tipo amministrativo. Aveva altresì osservato che tale interpretazione non era in contrasto con l’art 20 , comma 1, L n 102/2009 che attribuiva all’Inps l’accertamento definitivo in quanto l’art 7, L. n. 295 citata, non sottraeva la competenza all’Inps cui spettava la facoltà di sospendere il procedimento. La Corte aveva, quindi, concluso che non avendo l’Inps disposto la sospensione nel termine di 60 giorni, l’accertamento contenuto nel verbale fosse definitivo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, aveva riconosciuto l’indennità di accompagnamento.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte la parte ricorrente osservava che il decorso del termine di 60 giorni di cui al comma 7, ad 1 L n 295/1990, senza che l’Inps avesse disposto la sospensione del verbale ASL, non integrava un’ipotesi di silenzio assenso e che l’Istituto , anche dopo 60 giorni, non consumava il potere di sospendere l’accertamento sanitario effettuato dalla commissione istituita presso l’ASL e di chiamare l’istante a nuova visita medica.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il motivo del ricorso.

L’affermazione della Corte territoriale secondo cui il termine di 60 giorni di cui all’art 1, comma 7, L 295/1990, sia perentorio, per cui decorso inutilmente tale termine senza che l’Inps abbia sospeso il verbale, questo diverrebbe definitivo, non trova riscontro nella norma citata ed anzi tale interpretazione si porrebbe in contrasto con la disposizione di cui al DPR 698/1994 che fissa la durata del procedimento per l’accertamento dello stato sanitario in nove mesi, e non già in 60 giorni, pur prevedendo detta disposizione il permanere della possibilità per l’istituto di sospendere l’accertamento in base alla previgente normativa.

Va, altresì, richiamato – hanno sottolineato dal Palazzaccio – l’art 20, ultima parte comma 1, L. 102/2009, in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, secondo cui “in ogni caso l’accertamento definitivo e’ effettuato dall’INPS” con la conseguenza che non risulta neppure concettualmente compatibile con una durata di soli 60 giorni, valutata la finalità della norma di cui alla L. n. 102 citata, tesa al contrasto delle frodi.

Deve, infine, richiamarsi, a definitiva confutazione dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale, l’art 147 disp .att. cpc secondo cui nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza sono privi di qualsiasi efficacia vincolante sostanziale e processuale ,le collegiali mediche permanendo quindi in, capo all’Inps, il potere di modificare un giudizio precedentemente espresso dalla collegiale.

La redazione giuridica

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1 commento

  1. buon giorno sono un invalido civile 100×100 riconosciuto dal inps su aggravamento ma non accompagnò il verbale diceva che avrei potuto muovermi con le stampelle ho degli appoggi in poche parole non anno guardato tutti incartamenti una montagna di referenti e fregandosene non anno visto che non. potrei neanche usare delle stampelle visto che ho una. spalla calcificata. ora ho una cerrosi epatica con scompenso non sto più in piedi ho una neuropatia grave ho la visita fisiatrica dove di e che sono grave ho chiesto accompagnò e 104 loro mi anno riconosciuto la 104 art 3 comma 3 e ora guardo sul fascicolo previdenziale e c è scritto. silenzio assenso cosa significa. vorrei sapere grazie

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