Invalidità civile all’87%, esclusa impossibilità assoluta di lavorare

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La Corte di Cassazione conferma la decisione del Tribunale di Lamezia Terme sull’invalidità civile di un beneficiario, riconosciuta all’87%. Nonostante il grado di menomazione, il Giudice ha escluso l’impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa, precisando che l’assegno mensile previsto dalla Legge n. 118/1971 resta comunque riconosciuto. La Corte sottolinea inoltre che l’onere di contestazione riguarda le circostanze di fatto e non la valutazione tecnica del CTU. (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 18 novembre 2025, n. 30362).

La vicenda

Viene proposto ricorso per instaurare il giudizio di merito sulle conclusioni cui era pervenuto il CTU in sede di ATP che ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie per beneficiare della pensione di inabilità per mutilati e invalidi civili e l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività, ma ha riconosciuto una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali e la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell’assegno mensile di cui all’art. 13 della Legge n. 118 del 1971, accertando una percentuale di invalidità dell’87%.

Il Tribunale di Lamezia Terme, rinnovata la CTU, ha accertato la sola sussistenza del requisito sanitario dell’invalidità civile in misura pari all’87.

Il beneficiario propone ricorso in Corte di Cassazione lamentando la errata applicazione della Legge 222/1984 e l’omesso esame di fatti decisivi.

L’intervento della Cassazione

Il Giudice non avrebbe dato rilievo al principio di non contestazione e non avrebbe considerato che le parti avrebbero concordato in ordine alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell’assegno di invalidità. In particolare, l’INPS, nella sua memoria di costituzione successiva all’introduzione del giudizio di opposizione, avrebbe chiesto la conferma dell’ATP, che il detto assegno di invalidità avrebbe riconosciuto.

La censura è inammissibile. In primo luogo, la ricorrente non ha riportato le conclusioni articolate dall’INPS negli atti di causa, così impedendo alla S.C. di verificare se vi fosse stata o meno la contestazione in questione. Inoltre, l’onere di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa, che è sottratta al principio di non contestazione, sicché non sussiste alcun onere di contestazione con riferimento alla valutazione svolta dal CTU.

In tema di ATP le contestazioni – anche parziali – alla CTU precludono l’emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al Giudice è rimesso l’accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione (tra le più recenti : Cass., Sez. L, n. 13234/2025).

Questo significa che il Giudice dell’opposizione ben poteva rivalutare tutte le circostanze di causa e decidere in ordine a ogni richiesta, non essendo vincolato dalle conclusioni dell’ATP e dalle condotte processuali delle parti. Quindi Tribunale di Lamezia Terme ha confermato l’esito dell’ ATP, in quanto ha riconosciuto espressamente che parte ricorrente era affetta da un grado di menomazione in misura pari all’87%, tuttavia ha escluso, con motivazione completa ed esaustiva, che il beneficiario fosse impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa, e che vi fosse la riduzione della sua capacità lavorativa in attività confacenti a meno di 1/3, atteso che aveva compiti di tipo amministrativo.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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