Artificiere ferito durante esercitazione, giudice ordinario competente per il risarcimento dai superiori

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Un artificiere ferito durante un’esercitazione di lancio di bombe a mano ha citato a giudizio i suoi superiori e il Ministero della Difesa per ottenere il risarcimento dei danni. La Corte ha stabilito che, mentre le pretese nei confronti del Ministero spettano al giudice amministrativo, il risarcimento richiesto dai superiori deve essere giudicato dal tribunale ordinario, poiché la loro responsabilità deriva dalla violazione di doveri di correttezza e sicurezza nello svolgimento del servizio (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civile, ordinanza 28 dicembre 2024, n. 34736).

La vicenda

L’artificiere ferito e i suoi familiari citano a giudizio il capitano, il colonnello e il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni subiti dal maresciallo per l’infortunio occorsogli nello svolgimento del servizio di artificiere, durante un’esercitazione di lancio di bombe a mano.

Il Tribunale di Latina ha declinato con ordinanza la propria competenza territoriale, in favore di quella del Tribunale di Roma, per essere parte convenuta nel giudizio un’Amministrazione dello Stato.

Avverso tale provvedimento, viene proposto tempestivo appello, deducendo la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in ordine alle domande risarcitorie proposte dal maresciallo, per la natura, non già extracontrattuale, ma contrattuale delle domande risarcitorie svolte dalla parte ricorrente e pertanto non di cognizione del Giudice ordinario.

Artificiere ferito, difetto di giurisdizione

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 16 febbraio 2018, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quella esclusiva del Giudice amministrativo, limitatamente alle domande risarcitone proposte dal maresciallo nei confronti dei suoi due superiori per la qualificazione delle condotte tenute dal personale (militare) della P.A. in violazione di specifici doveri previsti dalla legge: e pertanto, di responsabilità (non aquiliana, ma) contrattuale.

In particolare, essa ha ciò ritenuto per non avere il colonnello interrotto l’esercitazione, di cui aveva la direzione, richiedendo l’intervento degli artificieri, senza verificare l’esatta esecuzione degli ordini impartiti con il documento di esercitazione, rimanendo poi assente dal poligono di tiro. D’altro canto, il capitano, direttore di tiro, si era recato, senza richiedere l’intervento dell’artificiere, presso la bomba a mano inesplosa, attribuendosi illegittimamente i compiti di ufficiale addetto alla bonifica e relativi allo sgombero (come da relazione tecnica disciplinare dell’infortunio): in violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica dei militari, con specifico riferimento alla disciplina relativa agli ordigni inesplosi e, segnatamente, del regolamento sulle misure di sicurezza previste per la scuola di artiglieria contraerei AM – Ufficio OAI per il poligono di tiro armi portatili “Sant’Andrea” in località “Pantani d’inferno”.

Il conflitto negativo di giurisdizione

Il TAR adito in riassunzione ha sollevato, con ordinanza 8 aprile 2024, conflitto negativo di giurisdizione rimettendone interamente la questione alle Sezioni Unite dando atto:

  • a) della propria giurisdizione soltanto in relazione alla domanda risarcitoria del predetto nei confronti del Ministero della Difesa per i danni (quantificati in misura di Euro 519.142,50) subiti nello svolgimento dell’attività lavorativa al suo servizio;
  • b) della giurisdizione invece del Giudice ordinario in ordine alle domande risarcitone proposte dal medesimo nei confronti dei due superiori per i danni cagionatigli, ai sensi dell’art. 2043 c.c., da costoro quali pubblici funzionari per gli atti compiuti in violazione di diritti, a norma dell’art. 28 Cost.;
  • c) dell’assunzione di provvedimenti ordinatori, nella prima udienza fissata per la trattazione del merito davanti a sé, non ostativa, a norma dell’art. 59, terzo comma Legge n. 69/2009 e ritenutane la necessità, secondo l’insegnamento giurisprudenziale di legittimità, in funzione della risoluzione definitiva della questione di giurisdizione sull’intera controversia.

L’intervento delle Sezioni Unite

Le S.U. evidenziano che nel caso di specie non sussiste conflitto negativo di giurisdizione in ordine alle domande svolte nei confronti dei due superiori della vittima.

Spetta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria che non discenda dalla violazione delle regole di diritto pubblico regolanti l’esercizio del potere amministrativo estrinsecantesi in un provvedimento, bensì dalla violazione delle regole di correttezza e buona fede, afferenti al diritto privato, cui si deve uniformare il comportamento della Pubblica amministrazione.

In particolare, appartiene al Giudice ordinario la domanda risarcitoria proposta nei confronti di funzionari pubblici per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, perché essi, autori materiali del provvedimento, restano sempre strumento dell’azione della P.A. e non sono qualificabili essi stessi P.A.

In tema di responsabilità civile dei funzionari e dei dipendenti della P.A., l’espressione “atti compiuti in violazione dei diritti” contenuta nell’art. 28 Cost. è da intendersi come violazione di ogni interesse rilevante per l’ordinamento giuridico e meritevole di tutela, tale dunque da fondare la responsabilità diretta del pubblico dipendente anche con riferimento alla lesione di una posizione di interesse legittimo del terzo danneggiato (Cass. S.U. 9 marzo 2020, n. 6690, che ne afferma la giurisdizione del giudice ordinario).

Avv. Emanuela Foligno

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