Malattia psichiatrica da stress post-traumatico dopo incidente, escluso nesso causale

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A distanza di tempo dal sinistro stradale, cui è conseguita una invalidità al 100%, la vittima manifesta sintomi di malattia psichiatrica da stress post-traumatico conseguente all’incidente. La Corte di Cassazione conferma il rigetto delle domande risarcitorie (Corte di Cassazione, III civile, 30 ottobre 2024, n. 28008).

Il caso

La vittima veniva investita da un autoveicolo riportando gravi lesioni fisiche che venivano risarcite nella misura di euro 50.000,00 attraverso un accordo transattivo. Successivamente, l’uomo, rientrato in Italia aveva manifestato sintomi di una malattia psichiatrica asseritamente derivante dalla sindrome da stress post-traumatico conseguente all’incidente, per la quale la Commissione medica dell’INPS l’aveva riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100 %.

Per tale ragione veniva instaurata causa civile nei confronti del responsabile civile e dell’assicuratore per la RCA e il Tribunale di Pavia rigetta ogni domanda nei confronti dei due convenuti costituiti compensando integralmente le spese di giudizio.

Malattia psichiatrica da stress post-traumatico e nesso causale

Nello specifico, il Tribunale ha osservato che con sua precedente sentenza (101/2016) pronunziata tra le medesime parti, aveva rigettato tutte le domande finalizzate ad ottenere sia l’annullamento del contratto di transazione in precedenza intercorso tra la vittima e la società assicuratrice sia il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro. Ha inoltre aggiunto che, per ammissione della stessa parte attrice, i primi segni della malattia psichiatrica si erano manifestati nell’agosto 2009, cioè in una data comunque precedente rispetto a quella di inizio dell’altro giudizio definito con la citata sentenza (che era stato intrapreso nel 2013). Ergo, la domanda risarcitoria avanzata non poteva comunque essere proposta, in considerazione dell’efficacia definita tombale dell’accordo transattivo raggiunto.

Riguardo la malattia psichiatrica il Tribunale ha ritenuto non accertata l’esistenza del nesso di causalità tra l’investimento e la lesione psichica. Infatti il CTU, mentre aveva riconosciuto il collegamento causale tra l’incidente e gli esiti algico-iposteno-disfunzionali della lesività organica, determinata in una percentuale tra il 14 e il 15 %, aveva ritenuto mancante ogni prova certa di un collegamento tra lo stesso incidente e la patologia psichiatrica. Per cui, pur essendo stato accertato lo stato di prostrazione psichica della vittima il Tribunale ha rigettato la domanda per mancato raggiungimento della prova dell’esistenza del nesso causale tra l’incidente e la patologia.

La Corte d’appello di Milano, con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348-ter cpc, ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto privo di ragionevoli probabilità di essere accolto.

L’intervento della Cassazione

Il ricorrente – dopo aver riportato una serie di passaggi della CTU e delle critiche ad essa mosse dal C.T. di parte – osserva che la sentenza del Tribunale non avrebbe tenuto conto di una serie di elementi probatori dai quali si sarebbe dovuto dedurre che la gravissima patologia psichiatrica che ha reso l’uomo totalmente invalido è conseguenza del sinistro stradale. Vengono contestati i criteri di valutazione seguiti dal CTU perché non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione altra documentazione sanitaria di senso contrario; censura poi il fatto che la CTU non abbia tenuto in alcun conto la certificazione della Commissione medica dell’INPS che aveva riconosciuto la totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, sulla base di una diagnosi accertata di disturbo post-traumatico da stress, con gravissime connotazioni, psicotiche, per esiti di investimento stradale.
Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe errata perché ha ritenuto che sulla domanda di risarcimento dei danni della vittima sussisterebbe il giudicato derivante dal rigetto della domanda contenuto nella sentenza n. 101 del 2016 sopra menzionata.

I due giudizi

La ritenuta sussistenza del giudicato sarebbe errata, perché nel primo giudizio, cioè quello definito dalla sentenza n. 101 citata, l’oggetto era costituito solo dall’accertamento del l’invalidità della transazione stipulata nel 2008, mentre nel secondo giudizio, cioè quello odierno, la vittima e la moglie hanno chiesto l’accertamento dei danni postumi non prevedibili al momento in cui fu firmata la transazione. Le due cause sarebbero, quindi, diverse, per cui il Tribunale non poteva, nel giudizio odierno, ritenere esistente un giudicato preclusivo sul danno ulteriore, data la diversità delle parti, del petitum e della causa petendi.
La diversità delle domande, del resto, emergerebbe anche dalla motivazione della sentenza qui impugnata, là dove viene affermato che la domanda di risarcimento del danno postumo sarebbe coperta dall’efficacia tombale della transazione. Quindi, sempre secondo la tesi del ricorrente, se si ritiene che il Giudice di merito abbia implicitamente respinto anche la domanda di risarcimento del danno psichico di origine traumatica in quanto ricompreso nella transazione, vi sarebbe violazione delle regole di interpretazione del contratto e delle norme relative alla transazione.

CTU finalizzata all’accertamento dell’esistenza del nesso causale tra l’incidente stradale e la malattia psichiatrica da stress post-traumatico

Il Tribunale di Pavia, dopo aver disposto CTU finalizzata proprio all’accertamento dell’esistenza del nesso causale tra l’incidente stradale e la situazione di grave menomazione psichica patita dalla vittima che lo ha reso totalmente invalido, è pervenuto alla conclusione che non poteva “assolutamente affermarsi” che tale nesso di causalità fosse risultato dimostrato.

La CTU – come dato atto dal Tribunale – è stata svolta in modo estremamente scrupoloso, considerando tutti i criteri riconosciuti come validi dalla psichiatria forense ed ha esaminato il caso alla luce dei criteri cronologico, topografico, di efficienza, di continuità fenomenica e di esclusione: nessuno di questi criteri ha supportato positivamente la tesi della ricorrente.

Su questo punto la S.C. ribadisce il fermo principio secondo cui il Giudice di merito, quando decide di condividere e fare proprie le conclusioni del CTU, non è tenuto a dare conto minutamente di tutte le singole contestazioni mosse dal C.T. di parte.

Quanto alla presunta omessa considerazione della certificazione INPS (che ha riconosciuto la totale e permanente inabilità lavorativa al 100%), la S.C. osserva che quel certificato non può tradursi in un vincolo nei confronti del Giudice ai fini del riconoscimento del nesso di causalità tra l’incidente e lo stato di salute attuale del danneggiato.

Avv. Emanuela Foligno

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