Abuso dei contratti a termine nella PA, la stabilizzazione non esclude il risarcimento del danno

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La Corte di Cassazione ha chiarito che a seguito della modifica dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, disposta con l’art. 12 del D.L. n. 131 del 2024, conv. con modif. dalla legge n. 166 del 2024, nel caso di danno derivante dall’abuso di contratti a termine o rapporti di lavoro a tempo determinato, l’eventuale misura della conversione del rapporto a tempo indeterminato, pur affiancandosi, non sostituisce la misura risarcitoria, che va liquidata in base alle previsioni contenute nella nuova disposizione, tenuto conto, ove del caso, dell’eventuale sopravvenuta stabilizzazione, se direttamente ricollegata all’abuso (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 26566 del 10/10/2026).

La vicenda

Una lavoratrice adiva le vie legali contro il Comune asserendo di essere stata impiegata nell’ambito dei lavori socialmente utili dal 1996 al 2001. La dipendente aveva sottoscritto un primo contratto part-time a tempo determinato per la durata iniziale di 12 mesi, prorogato più volte. Con successivo contratto stipulato nel 2006, l’orario di lavoro era stato adeguato a 24 ore settimanali, mentre il termine era stato prorogato per quattro annualità con scadenza al 31 dicembre 2011.

La lavoratrice lamentava l’illegittima apposizione del termine e delle proroghe ai contratti per la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001 e domandava dichiararsi la nullità del termine, nonché la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno per l’illegittima successione dei contratti a termine. Altresì, deduceva di aver ricevuto una somma minore rispetto alle ore di lavoro svolto.

La decisione dei giudici di merito

Mentre il giudice di prime cure rigettava le domande, la Corte territoriale riformava parzialmente la sentenza di primo grado.

I giudici d’appello ritenevano fondate le sole doglianze economiche e condannavano il Comune al pagamento in favore della lavoratrice della somma di 9.112,00 euro, oltre accessori, a titolo di differenze retributive.

Il ricorso in Cassazione

Entrambe le parti si rivolgevano alla Suprema Corte, la quale accoglieva il ricorso principale della lavoratrice e rigettava quello incidentale del Comune.

Secondo gli Ermellini, nel caso di danno conseguente all’abuso di contratti a termine o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, considerando la gravità della violazione, il numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti, nonché la durata complessiva del rapporto.

Il Supremo Consesso osservava che “L’art.36,comma 5, delD.Lgs. n. 165 del 2001, siccome modificato dall’art. 12 del D.L.n. 131 del 2024, conv. con modif. dalla legge n. 166 del 2024, si applica, quale iussuperveniens, alle controversie pendenti ed anche nel giudizio di rinvio, ancorché la relativa disciplina sia destinata ad incidere sul principio di diritto pronunciato nella decisione rescindente, salvo il giudicato interno; a seguito della modifica dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, disposta con l’art. 12 del D.L. n. 131 del 2024, conv. con modif. dalla legge n. 166 del 2024, nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abusodi contratti a termine o rapporti di lavoro a tempo determinato, l’eventuale misura della conversione del rapporto a tempo indeterminato si affianca ma non sostituisce la misura risarcitoria, da liquidare in base alle previsioni contenute nella nuova disposizione, tenuto conto, ove del caso, dell’eventuale sopravvenuta stabilizzazione, se direttamente ricollegata all’abuso”.

In virtù di ciò, i giudici di legittimità accoglievano il ricorso della lavoratrice e cassavano la sentenza, rinviando alla Corte d’appello, affinché procedesse a liquidare il risarcimento secondo la nuova disciplina.

Avv. Giusy Sgrò

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