Danno da intelligenza artificiale, responsabilità civile e allocazione del rischio nell’era algoritmica

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La sempre maggiore diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale sollecita una riconsiderazione delle categorie attraverso le quali l’ordinamento disciplina l’imputazione del danno. Difatti, l’autonomia funzionale degli algoritmi, la capacità di elaborare dati secondo processi non sempre intelligibili e la possibilità che il comportamento del sistema si modifichi nel tempo pongono interrogativi di particolare rilievo relativamente all’individuazione del soggetto responsabile, all’accertamento della colpa e alla prova del nesso causale.

Tuttavia, piuttosto che di riconoscere alla macchina una soggettività giuridica, si tratta di verificare l’idoneità delle regole esistenti a governare una realtà in cui l’evento lesivo può essere il risultato di una pluralità di condotte e fattori tecnologici.

La questione centrale diviene, pertanto, quella dell’imputazione del rischio derivante dall’impiego dell’intelligenza artificiale, secondo criteri coerenti con i principi generali della responsabilità civile e con l’esigenza di assicurare un’effettiva tutela del danneggiato.

I criteri di imputazione del danno da intelligenza artificiale

La questione primaria riguarda l’individuazione del soggetto al quale ricondurre giuridicamente l’evento dannoso. L’art. 2043 c.c. presuppone, secondo il modello generale dell’illecito aquiliano, una condotta umana cui siano riconducibili l’evento lesivo e il conseguente pregiudizio ingiusto.

Tuttavia, nell’ambiente algoritmico, la produzione del danno può essere determinata dalla concatenazione di attività riferibili a soggetti diversi: sviluppatore, fornitore, integratore, deployer e utilizzatore finale.

L’autonomia operativa del sistema, piuttosto che interrompere il rapporto di imputazione, impone di individuare, all’interno della complessiva filiera tecnologica, il soggetto cui sia concretamente riferibile la condotta rilevante. Di conseguenza, l’autonomia decisionale dell’algoritmo non può tradursi in un’automatica dissociazione tra danno e responsabilità umana o imprenditoriale.

Colpa e diligenza nell’utilizzo dell’IA

Particolarmente complesso è l’accertamento della colpa. Il parametro della diligenza, tradizionalmente rapportato alla condotta esigibile dal soggetto agente, deve essere adattato a un contesto in cui la prevedibilità dell’evento dannoso dipende anche dalle caratteristiche tecniche del sistema. Assume così rilievo la condotta tenuta nella fase di progettazione, selezione e gestione dei dati, verifica dell’affidabilità, monitoraggio, aggiornamento e supervisione del sistema.

La violazione degli obblighi tecnici e organizzativi applicabili può costituire un significativo indice della colpa, ma non ogni errore algoritmico può essere automaticamente qualificato come negligente. La responsabilità richiede pur sempre l’individuazione di una condotta giuridicamente rimproverabile, non potendo l’impiego dell’IA trasformarsi in una generale garanzia di risultato.

Il nesso causale e l’onere della prova

È nella sfera del nesso eziologico che l’impiego dell’IA manifesta probabilmente la maggiore criticità. La complessità dei processi decisionali algoritmici può rendere difficile per il danneggiato dimostrare quale specifica anomalia del sistema abbia determinato l’evento lesivo. Ne deriva una significativa asimmetria informativa tra la vittima, priva normalmente delle conoscenze tecniche necessarie, e il soggetto che dispone dei dati, della documentazione e degli strumenti necessari per ricostruire il funzionamento del sistema.

Il problema non può essere risolto attraverso un’indiscriminata inversione dell’onere probatorio, ma impone di interrogarsi sull’adeguatezza delle regole processuali rispetto alla natura della tecnologia. L’opacità algoritmica non dovrebbe, in ogni caso, costituire un fattore idoneo a rendere sostanzialmente inesigibile la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.

Dalla responsabilità per colpa alla responsabilità da prodotto

La disciplina dell’IA non può essere ricondotta esclusivamente nell’alveo dell’art. 2043 c.c. Particolare importanza assume, infatti, la responsabilità da prodotto difettoso, specie alla luce dell’evoluzione della normativa europea, che considera espressamente il software nell’ambito dei prodotti suscettibili di determinare responsabilità. Questa prospettiva assume rilievo quando il danno sia riconducibile a un difetto di progettazione, fabbricazione, aggiornamento o sicurezza del sistema.

Il progressivo superamento della tradizionale distinzione tra prodotto materiale e componente digitale evidenzia una trasformazione importante: il rischio tecnologico può essere oggetto di imputazione indipendentemente dalla possibilità di individuare una specifica condotta colposa nella fase immediatamente antecedente al danno.

Pertanto, la responsabilità da prodotto si pone quale strumento complementare rispetto alla responsabilità aquiliana, ampliando le possibilità di tutela del danneggiato.

L’allocazione del rischio nella filiera dell’intelligenza artificiale

La pluralità dei soggetti coinvolti nella realizzazione e nell’utilizzazione dei sistemi di IA impone di superare una concezione meramente atomistica dell’illecito. La responsabilità dovrebbe essere individuata considerando il potere di controllo sul rischio, la disponibilità delle informazioni necessarie per prevenirlo e il vantaggio economico derivante dall’attività nella quale la tecnologia viene impiegata.

Questo criterio, piuttosto che implicare l’introduzione di una responsabilità oggettiva generalizzata, permette di valorizzare, nell’accertamento dell’obbligo risarcitorio, la concreta posizione del soggetto all’interno della filiera tecnologica. Quanto maggiore è la capacità di governare il funzionamento del sistema e di prevenire l’evento dannoso, tanto più pregnante sarà l’obbligo di adottare adeguate misure di sicurezza e controllo. Lallocazione del rischio diviene così il punto di raccordo tra responsabilità civile e governance dell’intelligenza artificiale.

Verso un nuovo paradigma di responsabilità

Dunque, l’intelligenza artificiale non richiede la costruzione di una responsabilità autonoma della macchina, ma impone una progressiva ridefinizione dei criteri di imputazione del danno. Il sistema della responsabilità civile dovrà confrontarsi con fenomeni nei quali la condotta umana non scompare, ma si distribuisce lungo una complessa filiera tecnologica, mentre la prova del nesso causale diviene più onerosa e l’individuazione della colpa più articolata.

In tale ottica, la disciplina europea sull’intelligenza artificiale e quella sulla responsabilità da prodotto costituiscono tasselli di un più ampio processo di adattamento dell’ordinamento. Dunque, la sfida non consiste nel sostituire i principi tradizionali, ma nel ricondurre l’innovazione tecnologica entro un sistema effettivo di imputazione del rischio, nel quale l’autonomia dell’algoritmo non divenga un criterio di esonero dalla responsabilità.

In definitiva, la regola di fondo resta quella secondo la quale chi introduce, controlla e trae utilità da una tecnologia potenzialmente lesiva non può sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei rischi che era tenuto e in condizione di governare.

Avv. Giusy Sgrò

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