Legittimo impedimento: l’istanza di rinvio dell’udienza può essere inviata via fax

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legittimo impedimento via fax

In caso di legittimo impedimento del difensore è possibile inviare la richiesta di rinvio dell’udienza via fax, purché ci si accerti che il giudice sia stato messo nella condizione di conoscere tempestivamente l’istanza

La vicenda

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la decisione di condanna a carico dell’imputato per il delitto di calunnia, già pronunciata in primo grado

Contra la predetta sentenza l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, denunciando, in primo luogo, la violazione di legge, per non aver la Corte di appello preso in considerazione un’istanza di rinvio, per legittimo impedimento del difensore, inviata alla cancelleria della Sezione competente a mezzo fax, cinque giorni prima dell’udienza e pervenuta nel fascicolo del processo, soltanto in seguito.

L’istanza di rinvio di udienza via fax

La Corte di Cassazione si è più volte occupata della questione relativa alle modalità di trasmissione della richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore o dell’imputato ed in particolare della possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione, quali fax o pec, alternativi al deposito dell’atto, come previsto dall’art. 121 c.p.p., comma 1.

Secondo un primo orientamento, l’istanza avanzata via fax non è irricevibile nè inammissibile, ma l’utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l’onere, per la parte che intenda dolersi, in sede di impugnazione, dell’omesso esame della richiesta stessa, di accertarsi – mediante un sostituto processuale, un addetto di studio o un’interlocuzione telefonica – del regolare pervenimento del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente.

Nella specie, il ricorrente aveva ammesso che l’istanza fosse pervenuta nel fascicolo processuale tardivamente, ma aveva omesso di dedurre di aver effettuato accertamenti per verificare la sottoposizione tempestiva dell’istanza al giudice procedente.

Secondo un diverso orientamento, l’invio a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore non comporta l’onere per la parte di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente, essendo, al tal fine, sufficiente dimostrare che il giudice sia stato messo nella condizione di conoscere tempestivamente dell’esistenza dell’istanza.

Ciò, tuttavia, potrà avvenire, dimostrando, attraverso l’allegazione della ricevuta comprovante il dato della conferma elettronica della spedizione del fax ricevuta dal difensore, di avere comunicato l’insorgenza della causa di legittimo impedimento attraverso telefax spedito al numero di fax della cancelleria del giudice procedente (e non dell’ufficio giudiziario in cui è incardinato), in tempo utile affinché quest’ultimo possa valutarne la fondatezza.

Nella specie, il ricorrente non aveva allegato nessuna delle precedenti prove, limitandosi piuttosto a generiche affermazioni; per tali motivi la Corte di Cassazione (Quarta Sezione sentenza n. 28866/2019) ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile.

La redazione giuridiche

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