Lesione del nervo linguale con postumi permanenti per malpractice (Cassazione Civile, sez. VI, 30/03/2022, n.10164).
Lesione del nervo linguale: il danneggiato ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ancona, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 58/13, del 6 marzo 2013, del Tribunale di Ascoli Piceno – ha confermato l’accoglimento della domanda di risarcimento danni alla persona, dallo stesso proposta contro l’Odontoiatra, limitatamente al riconoscimento di un postumo di invalidità permanente del 2-3%;
In punto di fatto, il ricorrente riferisce di aver agito in giudizio per far valere la responsabilità dell’Odontoiatra, in relazione ad una lesione del nervo linguale, con postumi permanenti consistiti in una zona di ipoanestesia del corpo dell’emilingua inferiore sinistra, convenendo in giudizio il sanitario, sul presupposto di essere stato vittima di malpractice medica.
In sede penale veniva affermata, in primo grado, la responsabilità dell’Odontoiatra, con successiva declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione, in appello, del reato ascrittogli, ma con condanna dello stesso a risarcire il danno alla parte civile costituita.
Accolta dal Tribunale di Ascoli Piceno la domanda risarcitoria, il Giudice, dopo avere disposto 2 CTU, riconosceva un postumo di invalidità permanente del 2%, liquidando per il danno non patrimoniale patito la somma di Euro 2 2.076,00, comprensiva di un aumento personalizzato pari al 50% dell’importo relativo al danno biologico, e ciò “in considerazione delle ripercussioni sull’attività lavorativa” dell’attore (trattandosi di un cuoco professionista, ed essendo stata dallo stesso lamentata la perdita del senso del gusto, in conseguenza della lesione subita).
Il danneggiato esperiva gravame, invocando il riconoscimento di un maggiore grado di invalidità, perlomeno dell’8%, e il riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa.
In Cassazione, l’uomo lamenta omessa acquisizione del fascicolo di primo grado contenente la CTU” e omessa decisione in punto di danno patrimoniale per la riduzione della capacità lavorativa.
La Suprema Corte non ritiene le doglianze fondate.
La sentenza impugnata, pur in assenza del fascicolo d’ufficio di primo grado, contenente le due CTU, afferma che, i rilievi della CTU medico legale sono frutto di un iter logico privo di vizi, condotto in modo accurato ed in piena aderenza allo stato dei fatti”, non essendovi, dunque, motivo per discostarsene.
In relazione a tale affermazione non sussiste né il vizio di omessa motivazione, né quello di violazione dell’art. 116 c.p.c..
Inoltre, l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d’appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado.
Ad ogni modo, osservano gli Ermellini, le censure formulate dal ricorrente, danneggiato per lesione del nervo linguale, paiono indirizzate non verso la CTU, bensì contro la decisione del primo Giudice, con specifica individuazione delle parti in cui essa recepiva l’ordito argomentativo dell’espletata CTU medico-legale.
Conseguentemente, la critica rivolta alla CTU presupponeva come indispensabile, da parte del Giudice di seconde cure, la conoscenza, più che del contenuto dell’intera relazione del Consulente – che accertava la responsabilità dell’Odontoiatra per la lesione del nervo linguale – , di quelle sue parti recepite nella pronuncia del Tribunale e rese oggetto di gravame.
Di talchè, in relazione a tali parti riprodotte o richiamate in sentenza, il Giudice di Appello era in grado di apprezzare le critiche rivolte alla CTU, e ciò per il tramite dell’impugnato provvedimento giurisdizionale, così potendo prescindere dalla disamina dell’intero testo dell’elaborato.
Riguardo la contestata omessa valutazione del danno da perdita della capacità lavorativa, la Suprema Corte ne evidenzia la contraddittorietà e la genericità.
Il secondo Giudice, così come il primo, ha inglobato tale danno sotto forma di personalizzazione del danno biologico, considerando che la lesione del nervo linguale, per il danneggiato (chef di professione), costituisca particolarità degna di aumento tabellare del danno biologico.
Il ricorso viene integralmente respinto.
Avv. Emanuela Foligno
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