Urto contro una barriera lasciata al centro della carreggiata: distinzione dei legittimati passivi tra Comune e Provincia (Cassazione Civile, sez. VI, 30/03/2022,  n.10188).

Urto contro una barriera di plastica che si trovava al centro della carreggiata, con conseguenti danni risarcibili, spingono il danneggiato a rivolgersi al Giudice di Pace di Treviglio allo scopo di ottenere il ristoro da parte del Comune.

Il Giudice di Pace di Treviglio, accoglieva la domanda condannando il Comune al risarcimento dei danni subiti ed alla refusione delle spese di lite.

Il Comune impugna la decisione eccependo il difetto di legittimazione passiva in favore della Provincia di Bergamo, ente proprietario della strada ove si era verificato il sinistro.

Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice d’Appello, rigettava il gravame sul presupposto che in capo al Comune sussisteva comunque un potere di controllo sul suo territorio, da ritenersi sotto la sua sfera di custodia. Potere che da un lato coesisteva e dall’altro prescindeva da quello dell’eventuale diverso proprietario.

Il Comune ricorre in Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione delle norme sulla responsabilità in custodia.

Il Tribunale di Bergamo avrebbe errato perché, dopo avere affermato essere del tutto pacifica ed evidenziata anche nella sentenza del Giudice di Pace la circostanza che indica il sinistro, concretizzatosi con l’ urto contro una barriera di plastica, essere avvenuto su una strada provinciale, e quindi su un tratto di strada di proprietà della provincia di Bergamo, ha ritenuto successivamente che tale circostanza sia irrilevante.

Sostiene, ancora, il ricorrente che allorquando si verifichi un sinistro stradale legittimato passivo ex art. 2051 c.c., è esclusivamente l’ente proprietario della strada ove il sinistro è avvenuto, ovvero il concessionario, ovvero colui il quale abbia la disponibilità giuridica della cosa in forza di contratti/accordi/concessioni, e non certo il Comune per il sol fatto che il tratto di strada, ove l’evento si è verificato, ricada nel suo territorio.

I motivi di ricorso sono fondati.

In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., dell’ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest’ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra: 1) la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e 2) quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest’ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l’evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi da obiettiva situazione di pericolosità.

Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva.

L’attore ha senz’altro assolto ai propri oneri probatori avendo dimostrato l’urto contro una barriera di plastica, che si trovava al centro della strada.

Ebbene, il Giudice d’Appello ha erroneamente applicato tali principi.

In buona sostanza, non è stato verificato se il Comune, che non era il proprietario della strada, aveva realmente il potere di esercitare un qualsivoglia controllo, o di eliminare la situazione di pericolo, costituita dalla presenza della barriera di plastica.

Il ricorso viene accolto e la decisione viene cassata con rinvio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione.

La redazione giuridica

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