Mansioni usuranti e malattia professionale

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Mansioni usuranti provocano malattia professionale

Mansioni usuranti provocano la malattia professionale del lavoratore (Cassazione Civile, sez. lav., 29/03/2022, n.10115).

Mansioni usuranti eccepite dal lavoratore come causa di malattia professionale venivano riconosciute dal Tribunale di Chieti che accoglieva la domanda proposta dal lavoratore nei confronti dell’ENEL.

Il lavoratore chiedeva accertarsi la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società nella causazione dei danni biologici, morali, patrimoniali e non, ed esistenziali causati dall’essere stato addetto all’esecuzione di mansioni usuranti, comportanti la movimentazione dei carichi, all’esposizione a vibrazioni, a posture incongrue e ad eventi climatici, senza che parte datoriale fornisse idonea tutela per i suddetti rischi, operasse una loro corretta sorveglianza sanitaria e impartisse la formazione specifica a prevenirli.

Il Tribunale condannava il datore di lavoro al pagamento del danno differenziale liquidato in € 15.794,62.

La società datrice interpone appello, e la Corte di L’Aquila, dopo avere espletato una nuova CTU, riforma integralmente la sentenza di primo grado e respinge la domanda degli eredi del lavoratore deceduto.

La Corte d’Appello evidenziava che: a) alla luce della documentazione in atti e degli esiti della prova testimoniale, il lavoratore non aveva fornito prova sufficiente, il cui onere era su di lui ricadente, della sussistenza dei specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di scurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall’esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno; b) sia che la questione fosse inquadrata in termini di responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., sia che si facesse riferimento alla responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c., era evidente che non vi era prova sufficiente della sussistenza del necessario rapporto di causalità tra l’attività lavorativa espletata e la malattia denunciata; c) trattandosi, infatti, di una malattia ad eziologia multifattoriale (rachipatia lombare) necessitava, ai fini del riconoscimento del nesso di causalità, di una probabilità qualificata, assistita da adeguati riscontri di carattere epidemiologico, la cui dimostrazione non era stata fornita.

La decisione viene impugnata in Cassazione.

Le argomentazioni poste alla base della decisione d’Appello, secondo gli Ermellini,  rendono del tutto percepibili le ragioni alla base della decisione, rappresentate, in definitiva, dal fatto che “alla luce della documentazione in atti e degli esiti della prova orale” il lavoratore non aveva fornito sufficiente prova, della quale era onerato, della sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall’esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno oggetto della pretesa risarcitoria azionata, ovverosia mansioni usuranti come causa della malattia professionale.

Le ulteriori deduzioni dei ricorrenti, che in via gradata, prospettano violazione di norme di diritto, sono inammissibili in quanto non articolate, come prescritto, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

Il secondo motivo di ricorso e’, invece, fondato.

La Corte di Appello ha accertato che il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di Enel nel periodo dall’1.10.1968 al 31.10.2001, svolgendo mansioni di operaio addetto ai lavori di squadra ed operatore di mezzi speciali, occupandosi di mansioni attinenti alla costruzione ed alla manutenzione della filiera di elettrificazione, a sua volta richiedente, tra l’altro, lo svolgimento di attività di defrascamento e taglio alberi, scavo e palificazione, tutte lavorazioni pacificamente classificabili come mansioni usuranti.

Sul punto, la Corte territoriale ha ritenuto che fosse onere del lavoratore dimostrare la sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione delle misure di sicurezza suggerite dalla particolarità del lavoro, dall’esperienza e dalla tecnica necessaria ad evitare il danno. Solo ove tale prova fosse stata offerta sorgeva per il datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del pregiudizio subito; tale onere non era stato in concreto assolto.

Il passaggio argomentativo in punto dei criteri di ripartizione della prova è frutto di un errore di diritto del Giudice di Appello in quanto prescinde dai principi, pur correttamente evocati in sentenza, in tema di distribuzione dell’onere della prova, finendo con il porre a carico del lavoratore la dimostrazione della violazione da parte del datore di lavoro di specifiche misure antinfortunistiche,  laddove il lavoratore era tenuto solo a dimostrare il nesso di causalità tra le mansioni espletate – e dedotte come mansioni usuranti –  e la nocività dell’ambiente di lavoro.

Pertanto, la Suprema Corte, cassa parzialmente la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di seconde cure per il riesame del materiale istruttorio e degli esiti della prova, orale e documentale, alla luce del criterio di ripartizione degli oneri probatori corretto.

Avv. Emanuela Foligno

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