Motociclista impatta contro la recinzione del cantiere stradale

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Motociclista impatta contro la recinzione del cantiere stradale

Motociclista impatta contro la recinzione del cantiere stradale (Tribunale Patti, sez. I, 18/09/2023, n.863).

Il motociclista cita a giudizio il Comune e la Società incaricata dei lavori stradali chiedendone la condanna al risarcimento del danno che assumeva di avere subito in occasione dello scontro contro la recinzione del cantiere stradale.

Il Tribunale qualifica la domanda sia ai sensi dell’art. 2043 c.c., che ai sensi dell’art. 2051 c.c..   A sostegno della domanda l’attore deduce che il 5 agosto 2021, alle ore 00.30 circa, percorreva la strada a bordo del proprio motociclo,  allorquando a causa della presenza di lavori in corso, non segnalati e non visibili, andava ad impattare con un paletto della recinzione del cantiere, perdendo il controllo e cadendo, riportando “Politrauma in paz con frattura con distacco del canto anteroinferiore del soma C5, con muro somatico posteriore integro. Frattura completa scomposta intraarticolare del malleolo tibiale mediale. Millimetrici distacchi ossei traumatici al malleolo tibiale laterale. Frattura composta del terzo distale peroneale”.

La dinamica del sinistro è contestata dal Comune, che ne rileva anzitutto l’assenza di prova, e comunque eccepisce l’imprudenza del danneggiato che avrebbe dovuto avvedersi dell’ostacolo presente sulla carreggiata stradale, integrando così il caso fortuito che esclude la responsabilità o, comunque, o comunque integrerebbe un concorso di colpa dello stesso danneggiato.

Il motociclista, non ha dimostrato la non visibilità e l’imprevedibilità dell’insidia, rappresentata dalla presenza di un cantiere stradale che era delimitato da paletti e recinzione in materiale plastico al centro della carreggiata da lui percorsa. Dirimenti sono, sul punto, le riproduzioni fotografiche del luogo del sinistro, prodotte in atti da entrambe le parti in causa.

Ebbene, il Giudice osserva che la tipologia della strada, di tipo pianeggiante e forma rettilinea consentono una perfetta visibilità delle carreggiate, consentendo la visuale dell’ingombro rappresentato dal cantiere stradale.

Anche le fotografie prodotte in giudizio dallo stesso danneggiato, rappresentano una strada molto ben illuminata: si apprezzano, proprio nello spazio precedente e successivo al cantiere stradale numero sei pali della pubblica illuminazione, tutti funzionanti e, oltretutto, proprio in linea d’aria con il cantiere vi è un faro a lampada chiara (del ristorante ivi presente), che illumina ulteriormente quella porzione di strada.

L’ostacolo, costituito dal cantiere stradale, era assolutamente visibile a chi percorreva la strada (in qualunque senso di marcia), e ciò per la caratteristica intrinseca della strada e per la abbondante illuminazione della stessa. Conseguentemente lo stesso danneggiato procedeva sulla carreggiata in maniera imprudente e distratta.

Per tali ragioni non può discorrersi di insidia o trabocchetto, necessaria per affermare la responsabilità del Comune.

Tutte le indicate circostanze oggettive e soggettive, rilevanti ai sensi dell’art. 2043 c.c., impongono di rigettare la relativa domanda formulata dall’attore. Lo stesso dicasi per la domanda qualificata ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Avv. Emanuela Foligno

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