Lesione del nervo ricorrente sinistro (Tribunale Pisa, Sentenza n. 1617/2022 pubbl. 28/12/2022).

Lesione del nervo ricorrente sinistro per imperito intervento di tiroidectomia.

Il paziente conviene a giudizio l’Azienda Ospedaliera deducendo:

-a seguito di diagnosi di gozzo multinodulare si sottoponeva a intervento chirurgico di tiroidectomia totale e nel corso di tale intervento il cd. Nervo ricorrente si presentava adeso all’esofago, dunque veniva liberato lungo tutto il suo decorso con successiva sutura di una sua branca;

-subito dopo le dimissioni si presentavano: afonia, disfagia ai liquidi, sensazione di soffocamento che causavano un quadro ansioso depressivo marcato, caratterizzato da insonnia, deflessione del tono dell’umore, ansia e disinteresse per le funzioni sociali;

-al persistere dei sintomi si recava a visita da altro Specialista che diagnosticava paralisi del nervo laringeo inferiore di sinistra.

La CTU ha evidenziato “l’esecuzione dell’intervento veniva complicata dalla presenza di processi aderenziali quali quelli dovuti al lobo sinistro dalla propaggine…la complicanza operatoria costituita dalla rottura del nervo ricorrente rappresentava una complicanza che in relazione al particolare quadro anatomopatologico che caratterizzava quell’intervento, non era prevedibile né evitabile dai sanitari, che peraltro, agendo con immediatezza ripristinarono con la corretta tecnica chirurgica la continuità del nervo stesso.”

Ed ancora “Gli accertamenti clinici ed i trattamenti somministrati erano stati tempestivi ed adeguati rispetto ai sintomi lamentati ed alla patologia della quale era affetta la paziente……l’intervento chirurgico veniva eseguito in modo tecnicamente corretto e conforme alle migliori leges artis, poteva essere considerato routinario seppure gravato di difficoltà legate allo stato anatomico evidenziato sul campo operatorio con incremento delle probabilità di evento avverso…..la lesione del nervo ricorrente era da considerarsi quale complicanza ed il danno neurologico evidenziato era irreversibile, esitando in paralisi del nervo ricorrente sinistro con monoplegia laringea e corda vocale sinistra fissa in posizione paramediana e sufficienza glottica a riposo

In definitiva i CTU stimavano nella misura del 10% il danno biologico della paziente per effetto della lesione del nervo laringeo sinistro.

Il Tribunale, aderisce alle conclusioni dei Consulenti  e ritiene che non sia ascrivibile alcuna responsabilità all’Azienda Ospedaliera per colpevole esecuzione dell’intervento chirurgico di tiroidectomia totale.

Un intervento di norma routinario, viene osservato, non può mai ritenersi di speciale difficoltà ai sensi dell’art. 2236 c.c. per il solo fatto che nel corso di esso si verifichino delle complicanze.

In caso di prestazione sanitaria di routine spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale  o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. Conseguentemente, per escludere la responsabilità del Sanitario non è sufficiente rilevare l’accertata insorgenza di complicanze intraoperatorie, ma è necessario verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché la insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l’insorgenza delle predette complicanze, unitamente alla adeguatezza delle tecniche scelte dal Sanitario per porvi rimedio.

Nel caso di specie, la complicanza operatoria verificatasi è stata valutata tenendo in considerazione il quadro gravemente compromesso della paziente. La lesione del nervo ricorrente sinistro non è stata cagionata dall’imperita, imprudente o negligente tecnica operatorio, bensì dalle compromesse condizioni della paziente e, in particolare, dalle aderenze che sovvertivano il campo operatorio.

Per tali ragioni il Tribunale di Pisa rigetta la domanda.

Avv. Emanuela Foligno

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