Menomazioni fisiche e istituto dell’amministratore di sostegno (Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2022, n. 32623).

Menomazioni fisiche e amministrazione di sostegno in relazione al diritto di autodeterminazione.

Nella decisione a commento la Suprema Corte esprime il seguente principio di diritto: “Il parere negativo del beneficiario circa l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, qualora lo stesso sia pienamente lucido e versi in una situazione di ridotta autonomia derivante da menomazioni esclusivamente fisiche, dev’essere tenuto in considerazione, rischiandosi altrimenti di ledere il diritto di autodeterminazione.”

Il principio espresso ricalca il precedente Cass. Civ. n. 22602/2017.

La Suprema Corte ha accolto le istanze dell’amministrato avverso il provvedimento di rigetto del reclamo proposto contro la sottoposizione alla forma di tutela dell’amministrazione di sostegno.

Il beneficiario, affetto da sclerosi multipla, lamentava una violazione del diritto di autodeterminazione e rispetto della vita privata, essendo l’istituto stato attuato solamente per esigenze patrimoniali.

Gli Ermellini ricordano che l’istituto dell’amministrazione di sostegno presuppone una condizione di – seppur non necessariamente totale – menomazione della capacità di intendere e volere, dalla quale deriva l’impossibilità di provvedere ai propri interessi, mentre è da escludersi che a tale forma di tutela possa ricorrersi nei casi in cui vi sia piena capacità di autodeterminarsi, ma la menomazione sia esclusivamente fisica e venga applicata per esigenze di gestione patrimoniale.

Utilizzando in tal modo l’Istituto si limita ingiustificatamente il diritto di agire, a maggior ragione nel caso in cui la volontà contraria viene anche manifestata dal soggetto pienamente lucido dinanzi al Giudice Tutelare (Cass. civ. n. 29981/2020).

In sostanza, l’istituto non può essere utilizzato per assicurare la tutela di interessi esclusivamente patrimoniali, ma deve essere impiegato per persone fragili e limitare al minimo necessario l’ingerenza nel diritto di autodeterminazione e di agire senza mortificare la persona interessata.

Qualora, dunque, una persona lucida e affetta esclusivamente da menomazioni fisiche manifesti contrarietà all’applicazione dell’amministrazione di sostegno, tale manifestazione di volontà deve essere tenuta in considerazione, altrimenti si incorre in una limitazione della libertà di autodeterminarsi.

La Suprema Corte ha ritenuto che il provvedimento di nomina di amministratore di sostegno per il ricorrente  sia stato emanato in violazione del diritto di autodeterminazione e di dignità dell’interessato e, pertanto, viene annullato il provvedimento che aveva rigettato il reclamo avverso la misura.

Avv. Emanuela Foligno

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