Lesioni volontarie personali e riforma Cartabia

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Lesioni personali volontarie e riforma Cartabia: rimessione S.U.

Lesioni personali volontarie e Riforma Cartabia rimessa alle Sezioni Unite (Cass. pen., sez V, dep. 19 ottobre 2023, n. 42858).

Lesioni personali a seguito della riforma Cartabia hanno subito il mutamento della competenza del Giudice di Pace ?

La quinta sezione penale, con la decisione qui a commento, ha rimesso alle Sezioni Unite il quesito:

 “se, anche dopo le modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, lett. b ), d.lgs. n. 150/2022 all’art. 582 c.p., senza innovare l’art. 4, d.lgs. 274/200, sia ravvisabile, ed eventualmente in quali limiti, la competenza del Giudice di Pace per il reato di lesioni volontarie personali perseguibile a querela”.

“  […] ovvero, viceversa, se debba ritenersi che, anche per il delitto di lesioni personali volontarie con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, in fattispecie diverse da quelle cd. intrafamiliari di cui all’art. 577, comma primo, n. 1 e comma secondo c.p., già di competenza del Tribunale, la competenza sia da riconoscere in capo a quest’ultimo”.

La questione, rimessa al vaglio delle Sezioni Unite, riguarda la questione che, nel procedimento sotteso, l’imputato veniva condannato a pena detentiva per il reato di cui all’art. 582 c.p., in luogo delle sanzioni previste per i reati di competenza del Giudice di Pace. Il Procuratore Generale lamentava l’illegalità della pena inflitta, a seguito delle modifiche introdotte dalla recente riforma.

La Corte di Cassazione  ha evidenziato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale e l’intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 236/2018, ha statuito la competenza del Tribunale per i reati, consumati o tentati, di lesioni personali anche lievissime, commessi a danno dei soggetti indicati dal comma 1, n. 1 e comma 2 dell’art. 577 c.p., residuando, dunque, per le altre ipotesi la competenza del Giudice di Pace.

  • Secondo un primo orientamento (12517/2023), permane la competenza per materia del Giudice di Pace, dovendo, il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 274/2000, essere risolto attraverso l’interpretazione estensiva di tale ultima disposizione, conformemente alla volontà del legislatore riformatore di ampliare la competenza del Giudice di Pace a tutti i casi di lesioni procedibili a querela.  In allineamento anche la decisione n. 1372/2023 che ha affermato come già la Corte Costituzionale con la sentenza n. 236/2018 avesse sottolineato che il richiamo all’art. 582, secondo comma, c.p., da parte dell’art. 4 d.lgs. 274/2000, costituisse un rinvio mobile, ossia uno di quei rinvii che collegano la disposizione richiamante a quella richiamata non solo nella formulazione attuale al momento del rinvio, ma a tutte quelle eventualmente derivanti da modifiche normative. La sentenza conclude nell’ attribuire la competenza al Giudice di Pace per tutte le ipotesi di lesioni volontarie procedibili a querela.
  • Un secondo orientamento, invece, che richiama la decisione 40719/2023, in relazione al delitto di lesioni personali con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, permane, anche dopo le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, la competenza per materia del Tribunale in quanto la decisione citata (12517/2023) riteneva le lesioni personali aggravate in realtà già affidate alla competenza del Tribunale. Ed infatti, una interpretazione letterale del combinato disposto delle due norme (art. 582, comma 2 e art. 4) porta alla conclusione che nessuna competenza sia rimasta al giudice di pace in ordine al reato di lesioni personali procedibili a querela, perché queste si trovano ormai nel primo comma dell’art. 582, estraneo al rinvio.

In altri termini, la norma di cui all’art. 4, non modificata, continua a riferire la competenza del Giudice di Pace per le lesioni procedibili a querela al comma 2 dell’art. 582, ma nell’attuale formulazione, la norma richiamata non contiene alcuna ipotesi di lesione procedibile a querela, se non quelle contro i soggetti indicati dagli art. 577, comma 1, n. 1 e comma 2, già escluse dalla sua competenza per materia.

Attendiamo i chiarimenti delle Sezioni Unite.

Avv. Emanuela Foligno


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