Danno patrimoniale derivante da contrazione dei redditi (Cass. civ., sez. VI, 1 febbraio 2023, n. 3018).

Danno patrimoniale derivante da contrazione dei redditi per illecito civile ex art. 2051 c.c.

La Corte di Appello riconoscendo un concorso di pari responsabilità al 50% per la caduta avvenuta all’interno del condominio, condannava quest’ultimo al risarcimento del danno, e riconosceva al danneggiato un ulteriore importo a titolo di personalizzazione del danno.

I Giudici di appello applicavano il criterio equitativo, e non le Tabelle milanesi, calcolando l’importo a titolo di personalizzazione tramite un aumento percentuale dell’importo già liquidato in primo grado.

Il danneggiato censura il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da contrazione dei redditi nel periodo di invalidità temporanea.

La Suprema Corte  rileva che non vi è alcuna certezza di tale danno, sia perché la CTU non ha rilevato un danno alla capacità lavorativa specifica del danneggiato (di professione avvocato), sia perché la professione forense non è soggetta ad un guadagno quotidiano legato all’apertura o meno dello studio, come potrebbe essere nel caso di un esercizio commerciale, ma è fatta di ricavi e di lavoro spalmati nel tempo.

E’ corretta la motivazione della sentenza impugnata laddove argomenta che non è improbabile che un avvocato temporaneamente impossibilitato a muoversi, possa rinviare i propri appuntamenti e le proprie cause per motivi di salute, continuando a lavorare da casa per quanto possibile (redazione degli atti, contatti con i propri collaboratori ecc.) evitando, così, di subire decrementi patrimoniali.

Ad ogni modo, è da escludersi che il danno sia in re ipsa, dovendosi ritenere comunque necessaria la dimostrazione, quantomeno generica, della patita contrazione reddituale.

Per quanto concerne, infine, l’adeguatezza del metodo tabellare nella liquidazione del danno, strutturato sulla base del c.d. punto variabile in funzione crescente del grado di invalidità e decrescente dell’età del danneggiato, viene ribadito che costituisce jus receptum.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Procedimento di ATP e CTU non depositata nei termini

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui