Riduzione della capacità lavorativa specifica per rilevanza di postumi permanenti

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Sinistro stradale e correlata riduzione della capacità lavorativa specifica (Cassazione civile, sez. III, 08/09/2023, n.26215).

Il motociclista citava a giudizio il proprietario dell’autoveicolo e la sua compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni riportati allorquando il proprio motoveicolo era stato urtato dall’autovettura che si era immessa nella strada percorsa dalla moto, senza concedere la dovuta precedenza. Ante causa l’assicurazione riconosceva al motociclista l’importo di euro 218.500,00.

In parziale accoglimento della domanda, ritenuto accertato un concorso di responsabilità del motociclista nella misura del 30%, ed escluso il danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa specifica, il Tribunale di Treviso condannava al pagamento dell’ulteriore somma di 180.545,91 euro.

Il ricorso in Appello

La Corte di Appello di Venezia riformava la statuizione concernente le spese di lite del primo grado, limitando la compensazione alla misura di 1/3 e ponendo il residuo a carico delle convenute, mentre ha confermato per il resto la pronuncia impugnata e compensando integralmente le spese del grado.

La vicenda approda in Cassazione dove il motociclista lamenta, con le prime quattro censure, la errata ricostruzione fattuale del sinistro operata dal giudice di prime cure, e la erroneità della consulenza tecnica cinematica che detto accertamento ha acriticamente recepito.

Con una quinta censura, lamenta motivazione contraddittoria circa la sussistenza di un danno in grado di incidere sulla capacità lavorativa specifica. Quindi il ricorrente assume che la C.T.U. medico-legale ha accertato lesioni idonee a comportare una perdita della capacità lavorativa specifica, avendo espressamente affermato che “le predette menomazioni dell’integrità psicofisica (disturbi digestivi, astenia, stato depressivo) del periziato influiscono negativamente nello svolgimento dell’attività lavorativa di artigiano dipintore per un danno quantificabile pari al 40%”.
Il danneggiato sostiene che i postumi, data la loro rilevanza, sono incompatibili con la regolare prosecuzione delle attività di imbianchino ed evidenzia che l’idoneità delle lesioni a comportare una decurtazione del reddito futuro non era mai stata messa in dubbio dal Tribunale.

La censura viene considerata inammissibile.

L’intervento della Cassazione

A proposito della riduzione della capacità lavorativa specifica, la Corte d’appello ha affermato che “le espressioni contenute nella CTU medico legale evidenziano più che altro un parere positivo circa una maggiore difficoltà a svolgere un’attività lavorativa, e non per il riscontro di una invalidità lavorativa specifica propriamente detta, ossia di quel genere di incapacità che presuppone un danno il quale, almeno in linea teorica, è successibile di incidere irreversibilmente sulla capacità produttiva del soggetto“.
Quindi, in buona sostanza, i Giudici di appello si pongono in allineamento ai principi secondo cui la riduzione della capacità lavorativa specifica non è soggetta ad automatismi e che il danneggiato deve fornire idonea prova dell’effettiva contrazione del suo reddito.

Sempre sul punto ha affermato che il danneggiato non ha prodotto in giudizio documentazione idonea alla ricostruzione attendibile del reddito percepito prima del sinistro stradale.

La Suprema Corte ritiene che la decisione della Corte di Appello sia stata corretta nell’escludere la ricorrenza di una menomazione della capacità di lavoro specifica e a ricondurre i postumi fisici nell’alveo della cenestesi lavorativa, inidonea a determinare l’insorgenza di una pretesa risarcitoria per danno patrimoniale da lucro cessante.

Il ricorso viene respinto.

Avv. Emanuela Foligno

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