Sorpasso non consentito e urto contro il cantiere dove si trovava un tombino aperto (Cass. civ., sez. III,  8 febbraio 2023, n. 3739).

Sorpasso non consentito a velocità elevata e immissione in un cantiere aperto.

La vicenda a commento tratta della responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. gravante sul Comune quale Ente custode delle strade del territorio.

A seguito di un sinistro stradale, che vedeva coinvolto un veicolo che attraverso un sorpasso non consentito invadeva la corsia opposta di marcia e si imbatteva in un cantiere stradale dove si trovava un tombino aperto.

La Compagnia assicuratrice del veicolo in questione chiamava in causa il Comune per ottenere, in surrogazione dei diritti del conducente, il pagamento della somma di 183.000,00 euro corrisposti ai terzi trasportati come risarcimento dei danni. L’azione della Compagnia si fondava sulla circostanza che la presenza del cantiere era segnalata ai soli utenti provenienti dalla direzione opposta.

Il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda rilevando che il sinistro fosse imputabile esclusivamente alla condotta incauta dell’automobilista che, effettuando un sorpasso non consentito ad alta velocità ed occupando l’opposta corsia non percorribile in quel senso di marcia, aveva reciso il nesso causale tra la cosa in custodia, che aveva carattere inerte, e il fatto generatore di danno.

Anche la Corte di Appello di Brescia rigettava il gravame motivando che  per configurare la responsabilità ex art. 2051 c.c., sarebbe stato necessario provare la pericolosità della normale utilizzazione del bene, rimasta invero priva di adeguato riscontro, in quanto il cantiere era stato segnalato in modo conforme all’art. 31 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada nella corsia di percorrenza dei veicoli, mentre nella corsia opposta, erroneamente invasa dal danneggiato, non vi era necessità della segnalazione.

La Compagnia si rivolge alla Cassazione con un unico motivo di ricorso deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c..

La ricorrente, in sintesi, censura l’interpretazione dell’art. 2051 c.c. in combinato disposto con l’art. 140 del Codice della Strada, per essere stato ritenuto che la condotta del conducente -che aveva violato le norme del codice della strada effettuando un sorpasso non consentito in corsia vietata in quel senso di marcia- avesse avuto una incidenza causale autonoma e assorbente rispetto all’evento di danno così da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.

Secondo la ricorrente, i Giudici di Appello, considerato lo stato dei luoghi e la segnalazione del tombino solo sul lato opposto della carreggiata e non anche su quella incidentalmente invasa dal conducente, avrebbero dovuto concludere quanto meno per la presenza di cause concorrenti nella produzione del danno, in assenza di prova- da parte dell’ente proprietario della strada e delle ditte appaltatrici chiamate in manleva, -di aver assolto, con diligenza, agli obblighi di organizzazione dell’attività di sorveglianza del cantiere al fine di garantire la sicurezza dell’uso della strada, comprese le opportune e necessarie segnalazioni sulla presenza di un tombino aperto sulla pavimentazione stradale.

Gli Ermellini ritengono la censura infondata.

La responsabilità in parola postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 15761 del 2016).

Si tratta, in sintesi, di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno.

Applicando tali principi al caso concreto, il Comune non poteva prevedere il comportamento imprudente e contrario alle disposizioni del codice della strada del danneggiato, trattandosi di un evento imprevedibile ed inevitabile, idoneo quindi ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.

La decisione della Corte di Appello, pertanto, viene confermata e il ricorso rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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