Responsabilità medica contrattuale, niente tutela legale se la polizza copre solo i fatti illeciti

0
Responsabilità-medica-contrattuale1

Il Tribunale di Cosenza esclude la copertura per il medico libero professionista: la clausola delimita l’oggetto e il rischio assicurato

La polizza di tutela legale che copre le controversie derivanti da “fatti illeciti” non opera per le spese di difesa sostenute dal medico libero professionista in un giudizio promosso dalla paziente per responsabilità contrattuale, quando il contratto assicurativo distingue espressamente il fatto illecito dall’inadempimento di un’obbligazione.

La clausola non costituisce una limitazione della responsabilità dell’assicuratore, ma delimita l’oggetto e il rischio della garanzia. Lo ha stabilito il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione civile, con la sentenza n. 1156 del 26 agosto 2026, resa nel procedimento R.G. n. 705/2026. Tribunale di Cosenza, Prima Sezione civile, sentenza n. 1156 del 26 agosto 2026 (Tribunale Cosenza – sentenza 26 agosto 2026, n. 1156).

Il medico chiede l’attivazione della tutela legale

La controversia nasce dall’azione promossa da un medico nei confronti della propria compagnia assicuratrice. Il sanitario, convenuto da una paziente in un giudizio per presunta malpractice medica, aveva chiesto l’attivazione della polizza di tutela legale..

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU SIAF – LA COMMUNITY PER SANITARI, AVVOCATI, GIUDICI E ORGANISMI DI MEDIAZIONE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui