Infortunio sul lavoro, il RSPP risponde se omette di segnalare un rischio interferenziale

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La Corte di Cassazione ha di recente chiarito che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sebbene non abbia poteri decisionali, di spesa o di vigilanza, può essere responsabile dell’infortunio qualora quest’ultimo sia causalmente riconducibile a un rischio interferenziale o una situazione di pericolo che, viste le sue competenze, avrebbe dovuto conoscere e segnalare al datore di lavoro (Cass. Pen., sent. n. 35771 del 10/10/2026).

Il caso

La vicenda traeva origine dal decesso di un lavoratore a causa di un incidente occorso mentre lo stesso eseguiva lavori di tinteggiatura all’interno del magazzino di una ditta. Nello specifico, mentre il prestatore si trovava su un trabattello, la struttura veniva urtata da un carrello elevatore. Il carrellista, impegnato nel trasporto di un carico voluminoso che gli impediva la visuale anteriore, procedeva in retromarcia, urtando con la parte posteriore sinistra del mezzo la piastra di fissaggio di una ruota del trabattello. A seguito dell’impatto, la struttura ruotava sul proprio asse e il lavoratore perdeva l’equilibrio, precipitando al suolo e decedendo per le lesioni cranio-encefaliche riportate.

I giudici di merito ritenevano che il RSPP della società fosse responsabile, in cooperazione colposa con altre persone, in quanto non aveva fatto presente al delegato del datore di lavoro l’esigenza di elaborare il DUVRI, adempimento che avrebbe permesso di individuare il pericolo derivante dalla presenza simultanea del carrello elevatore e delle attrezzature delle imprese esecutrici, nonché di adottare le relative misure prevenzionali.

Il ricorso in Cassazione e la censura

A questo punto, l’imputato si rivolgeva alla Suprema Corte, lamentando, tra i vari motivi, la violazione degli artt. 33 e 26 D.Lgs. n. 81 del 2008 e il vizio di motivazione in relazione alla posizione di garanzia, al nesso causale e alla prevedibilità dell’evento.

Il ricorrente asseriva che l’indicazione contenuta nel DVR avesse già assolto alla funzione di segnalare al datore l’obbligo di predisporre il DUVRI e che non fosse configurabile, in capo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, un ulteriore dovere di reiterare la segnalazione in occasione di ogni affidamento di lavori a imprese esterne, trattandosi di soggetto con funzioni tecnico-consultive e privo di poteri decisionali e di vigilanza.

Il RSPP può rispondere dell’infortunio quando non segnala al datore un rischio interferenziale

Gli Ermellini ritenevano la censura infondata.

I giudici di piazza Cavour precisavano che con l’assunzione dell’incarico, il RSPP assume l’obbligo giuridico di svolgere diligentemente i compiti attribuitigli dalla legge e può rispondere, a titolo di colpa professionale, dell’evento causalmente riconducibile a un rischio interferenziale che aveva l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro.

Il RSPP, pur avendo un ruolo non gestionale ma consultivo, è tenuto ad adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e a collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per eliminarli o ridurli, con la conseguenza che può essere chiamato a rispondere degli eventi verificatisi per effetto dell’inosservanza di detti specifici doveri.

Può essere ritenuto responsabile, anche in concorso con il datore, nel caso in cui l’infortunio sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, in assenza di elementi contrari, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore, delle iniziative atte a neutralizzare la situazione di pericolo.

Il rigetto del ricorso

Il Supremo Consesso riteneva corretta l’affermazione dei giudici d’appello, secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente attivarsi per acquisire le eventuali informazioni mancanti, verificare la presenza di rischi interferenziali e segnalare al delegato del datore di lavoro la necessità di elaborare il DUVRI e di adottare le conseguenti misure prevenzionali.

Altresì, i giudici di legittimità consideravano non rilevante la circostanza che il ricorrente fosse un consulente esterno, non fosse presente nello stabilimento nei giorni dell’incidente e non disponesse di un autonomo potere di impedire l’avvio delle lavorazioni.

Pertanto, il Tribunale Supremo rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avv. Giusy Sgrò

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