L’infortunio ha causato plurime costali, trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sx con lesione meniscale, trauma alla mano sx con frattura scomposta base falange prossimale 3° e 4° dito, trauma alla caviglia sx con distacco parcellare dell’apice del malleolo peroneale (Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, Sentenza n. 3488/2021 del l 29/09/2021 RG n. 1311/2020)

Il lavoratore cita a giudizio l’I.N.A.I.L., e premesso di avere subito un infortunio sul lavoro in data 13/06/2017, per il quale l’Istituto attribuiva un grado di menomazione del 13% , chiede la condanna alla corresponsione dell’indennizzo in relazione ad un grado di menomazione superiore (pari al 20% o percentuale minore, ma comunque superiore al 16%), secondo le risultanze dell’accertamento. Il CTU ha accertato che: “in seguito all’infortunio sul lavoro del 13/06/2017 ha riportato: un trauma cranico contusivo ed emorragico, fratture plurime costali (precisamente la frattura dell’arco anteriore della 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° costa di sinistra lievemente scomposte le ultime due), un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro con lesione meniscale, un trauma alla mano sinistra con frattura scomposta base falange prossimale 3° e 4° dito, un trauma alla caviglia sinistra con distacco parcellare dell’apice del malleolo peroneale. Il suddetto infortunio ha determinato un’invalidità permanente e un danno biologico, quest’ultimo, come lesione dell’integrità psico-fisica della persona; seguendo la giusta criteriologia medico-legale che il caso richiede, e basandosi sulla tabella dell’assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali (D. M. 12/07/2000), è pari al 17% (diciassette per cento).”

Il giudizio medico-legale viene integralmente fatto proprio dal Giudice.

Non vengono accolti i rilievi critici alla CTU formulati dal CTP dell’I.N.A.I.L., alla luce delle considerazioni formulate dal CTU nella relazione suppletiva.

Alla luce di ciò, viene dichiarato che il lavoratore, in conseguenza dei postumi dell’infortunio occorsogli in data 13/06/2017, ha un grado di menomazione e un danno biologico permanente del 17% e l’I.N.A.I.L. è tenuta al pagamento dell’indennizzo in rendita, con decorrenza ed interessi come per legge.

Atteso l’esito globale del giudizio, che si conclude con il riconoscimento di un grado di menomazione superiore di appena quattro punti percentuali rispetto a quanto riconosciuto in sede amministrativa ed inferiore a quanto richiesto in via principale dal ricorrente (20%), il Giudice ritiene di compensare 1/3 del le spese processuali, mentre l’INAIL va condannato al pagamento della residua frazione di 2/3 .

Spese di CTU in capo all’Inail.

Riassumendo: in conseguenza dei postumi dell’infortunio occorsogli in data 13/06/2017, accertato un grado di menomazione pari al 17%, il Tribunale condanna l’I.N.A.I.L. al pagamento dell’indennizzo in rendita, con decorrenza ed interessi, come per legge.

Condanna l’INAIL al pagamento di 2/3 delle spese di lite liquidate in euro 1.40 0,00 oltre rimborso spese generali, e accessori.

Avv. Emanuela Foligno

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