In materia di malattie professionali trova diretta applicazione la regola di cui all’art. 41 C.P. per cui il rapporto tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni (Tribunale di Aosta, Sez. Lavoro, Sentenza n. 81/2021 del 30/09/2021- RG n. 269/2020)
Il coniuge erede del danneggiato evoca in giudizio l’Istituto chiedendo la costituzione di una rendita in proprio favore stante il decesso del congiunto causato o concausato da una tecnopatia (silicosi) riconosciuta dall’Istituto, con conseguente condanna alla corresponsione della rendita prevista per il coniuge superstite.
L’Istituto invece deduce che la tecnopatia non avrebbe avuto alcun ruolo causale o concausale nell’exitus.
Dopo espletamento di CTU Medico-Legale il Giudice ritiene fondato il ricorso.
In primo luogo viene disattesa l’eccezione di improcedibilità formulata dall’Istituto.
Consolidato e condivisibile l’orientamento della Suprema secondo cui “in tema di malattia professionale, l’assicurato che agisca per ottenere i benefici previdenziali può limitarsi a manifestare la propria sintomatologia, o i fatti morbosi accertati, e addurre i possibili agenti patogeni cui il lavoro lo ha esposto, senza essere tenuto a una specifica indicazione del “nomen” della patologia derivata, che ben può essere definita attraverso le attività peritali e decisionali del processo, né è richiesto un giudizio di assoluta certezza della diagnosi in quanto la valutazione della derivazione causale deve essere comunque svolta secondo un criterio probabilistico”.
Ed ancora, il principio secondo cui “L’art.53 del D.P.R. n. 1124 del 1965 non fa obbligo all’assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, prescrivendo soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. Ne consegue che non può essere considerata nuova, in sede di procedura amministrativa come in sede giudizio, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata, rientri sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia correlativa alla lavorazione dedotta, trattandosi, in tal caso, di mera diversità di qualificazione “sub specie iuris” del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziale o, anche al giudice di appello, previo esperimento, ove necessario, di nuova consulenza tecnica”.
Ergo è da escludere che il lavoratore che ha denunciato all’I.N.A.I.L. di essere affetto da silicosi polmonare, non avrebbe potuto, in sede di ricorso giudiziale chiedere il riconoscimento di una diversa malattia, la “broncopneumopatia cronica ostruttiva”, rientrante pur sempre nel quadro sintomatologico allegato in sede amministrativa.
Ebbene, poiché nella documentazione medica allegata alla domanda amministrativa erano state dettagliate le patologie polmonari e respiratorie che affliggevano il lavoratore, risulta del tutto rispettato il dettame di cui all’art. 53 DPR 1124/1965.
Conseguentemente, l’eccezione preliminare dell’Inail è destituita di fondamento.
Passando al merito, i CC.TT.UU. hanno rilevato che il decesso sia stato quantomeno concausato dalla silicosi riconosciuta dall’Istituto come malattia professionale.
Nello specifico si legge nell’elaborato: “il de cuius era affetto sia da silicosi, sia da broncopneumopatia cronica ostruttiva, a sua volta “eziologicamente riconducibile… all’esposizione alla silice cristallina” e, dunque, alla silicosi: la malattia polmonare di natura professionale da cui era affetto rivestì un ruolo concausale non solo nella comparsa della cardiopatia ischemica, nella progressione della medesima, ma anche nell’insorgenza di disritmie e, in particolare, della fibrillazione ventricolare, accertata dai sanitari del 118 in data 18.7.2016, esitata poi in PEA (attività elettrica senza polso) e quindi in asistolia irreversibile che condusse il signore al decesso in pari data”.
Il Giudice condivide le conclusioni dei consulenti e richiama quel consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale in materia di malattie professionali trova diretta applicazione la regola di cui all’art. 41 C.P. per cui il rapporto tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni cosicchè va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta, residuale e remota, alla produzione dell’evento, mentre solo se possa essere ravvisato con certezza l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa che sia stato di per sé sufficiente a determinare l’infermità, tanto da fare degradare le altre eventuali concause a semplice occasioni, può escludersi l’esistenza del nesso eziologico.
Le osservazioni del CTP di parte resistente non colgono nel segno: le critiche sollevate all’epicrisi delle cause di morte del cuius nella bozza di CTU appaiono riferite ad affermazioni e considerazioni non espresse dal collegio peritale. In nessun passaggio dell’elaborato, nel ricostruire le cause di morte i CC.T T.UU. hanno fatto riferimento ad una “ipertensione arteriosa maligna”, né tantomeno ad una “cardiopatia ipertensiva terminale dovuta ad un’ipertensione arteriosa”.
Viene dunque riconosciuto il diritto del coniuge superstite, alla costituzione della rendita ai superstiti e conseguentemente l’Istituto viene condannato alla corresponsione del relativo trattamento economico con la decorrenza di legge, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sui ratei arretrati con decorrenza dal 121′ giorno dalla presentazione del ricorso in sede amministrativa.
Le spese di lite e di CTU vengono accollate all’Inail.
Avv. Emanuela Foligno
Sei vittima di un incidente sul lavoro? Affidati ai nostri esperti per una consulenza gratuita. Clicca qui
Leggi anche:
Lesione delle giunzione miotendinea prossimale causata da infortunio




