Le spese sostenute per la perizia di parte rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92 primo comma c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione ritenendole eccessive o superflue (Tribunale di Pisa, Sentenza n. 1244/2021 del 30/09/2021-RG n. 677/2017)

Gli appellanti agiscono per il risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro stradale verificatori il 20.12.2013, alle ore 13.30 circa, in Cascina (PI), quando a bordo di una vettura Lancia, venivano attinti da una vettura Doblò, il cui guidatore non avrebbe rispettato il segnale di arresto.

Nel corso del procedimento l’appellata offriva euro 640 per il danno subito dall’autovettura, e 640, 404 e 577 euro per i danni subiti, rispettivamente, agli occupanti della Lancia.

Il Giudice di Pace escludeva la rifusione, a beneficio degli Appellanti, delle spese per la perizia di parte medico-legale, perché questa giungeva ad una valutazione del danno ritenuta eccessiva rispetto a quanto accertato dall’ausiliario del Giudice, e perciò riteneva che l’offerta iniziale dell’Appellata fosse pienamente satisfattiva.

Per tali motivi, le spese di CTU e le altre spese di giudizio venivano interamente compensate tra le parti.

Gli Appellanti domandano la riforma della decisione per i seguenti motivi:

A) avrebbe errato nel ritenere che il danno patito da ZT potesse quantificarsi in euro 450,45, in quanto avrebbe erroneamente ritenuto, come risulterebbe dal testo della decisione, che il CTU avesse indicato in 3 giorni la durata dell’invalidità temporanea al 75%, laddove il CTU l’ aveva indicata in 10 giorni, di modo che il danno relativo a tale invalidità temporanea assoluta ammonterebbe ad euro 346,50, e quello complessivo ad euro 693,00, somma superiore a quanto offerto in giudizio dall’Appellata, ovverosia 577 euro;

B) avrebbe errato nel ritenere che il danno subito da ZB fosse da quantificarsi in una somma non superiore a quella offerta in merito dall’Appellata, 640 euro, a fronte di un danno che, secondo quanto rilevato dal CTU, dovrebbe calcolarsi in euro 762,30;

C) avrebbe commesso un errore analogo riguardo al terzo danneggiato, al quale sarebbe spettata una liquidazione del danno pari ad euro 450,45, a fronte di un’offerta dell’Appellata pari ad euro 404,00;

D) avrebbe errato nel non ritenere risarcibili le spese mediche affrontate dagli Appellanti minorenni, per ticket ed esami ecografici, pari a 190 euro, e le spese relative alla perizia di parte, per ulteriori 350 euro; in questo senso, a nulla rileverebbe che il CTU, nella propria relazione, non abbia fatto alcun riferimento alle spese affrontate dai minori; in particolare, il primo capitolo di spesa è legato a prestazioni mediche indispensabili a seguito del sinistro, dovendosi accertare le condizioni di salute di due soggetti coinvolti, peraltro minorenni, mentre il secondo capitolo di spesa sarebbe stato ritenuto pertinente e congruo dallo stesso CTU, e dovrebbe considerarsi attinente alle attività di allegazione difensiva, e dunque rimborsabile;

E) avrebbe errato nel compensare le spese di lite, in quanto, attraverso la perizia di parte e con il richiamo agli esami effettuati, gli Appellanti avrebbero chiaramente rappresentato quanto ritenuto di loro spettanza, ed in quanto, se anche per l’Appellante ZB la perizia di parte abbia valutato un danno superiore a quello poi accertato dal CTU, questo non sarebbe un motivo sufficiente per compensare, anche solo con riguardo a questa sola parte, le spese. Per motivi analoghi anche le spese di CTU dovrebbero fare carico interamente all’Appellata.

I motivi d’appello A), B) e C) vengono accolti.

La solo tendenziale coincidenza tra offerta risarcitoria e misura del danno accertato nel giudizio non consente una compensazione integrale delle relative poste, di risarcimento del danno da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale che ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, tanto più che non sono stati contestati errori nel conteggio operato.

Il motivo d’appello di cui alla lettera D) viene accolto per la parte relativa alle spese radiografiche e per ticket, in quanto deve ritenersi che gli esami diagnostici per l’accertamento della malattia siano prestazioni necessitate dal sinistro.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle spese sostenute per la perizia di parte, le stesse rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92 primo comma c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione ritenendole eccessive o superflue.

Non è contestato che la perizia di parte abbia sovrastimato la posta di danno che era chiamata a valutare, sul punto, quindi, la parte è rimasta soccombente.

Così come la parte è tenuta a sopportare, in caso di mancata rifusione delle spese legali, eventuali erronee stime del proprio difensore, debba, nella stessa materia, sopportare eventuali erronee stime del proprio CTP, proprio per l’equiparazione dei due oneri ai fini della loro inclusione tra le spese del giudizio in senso lato.

Conseguentemente, le spese di lite, liquidate, secondo il valore della causa e i restanti parametri normativi, devono essere rifuse agli Appellanti nella misura 80%, compensandosi per il resto, e le spese di CTU devono essere sopportate per il 20% dalla parte Appellante, e per il restante 80% dall’Appellata.

Conclusivamente gli appellati vengono condannati a corrispondere a ZB euro 852.30, a ZT euro 899,00 e al terzo danneggiato euro 460.05.

L’appellata, inoltre, viene condannata a rifondere agli appellanti le spese dell’appello fino alla concorrenza di euro 1.300,00, e di euro 1.100,00, per il giudizio di primo grado, oltre accessori e spese forfetarie.

Avv. Emanuela Foligno

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