Morte per una puntura di insetto, la polizza infortuni paga?

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La questione attiene, ancora una volta, all’indennizzo previsto nel contratto di assicurazione per gli infortuni stipulato in forma privata, in questo caso si parla di una puntura di insetto.

La relativa domanda veniva accolta in prime cure dal Tribunale di Catania, ma poi disattesa dalla Corte di Appello per mancanza di prova. Decisione confermata in Cassazione (Cassazione civile, sez. III, 23/01/2024, n.2310).

La vicenda

La moglie dell’assicurato deceduto chiedeva la condanna della UnipolSai Assicurazioni al pagamento dell’indennizzo previsto nel contratto di assicurazione per gli infortuni stipulato dal marito deceduto a causa di grave insufficienza respiratoria legata ad un’acidosi metabolica dovuta alla puntura di insetto.

Il Tribunale di Catania accoglieva la domanda considerando l’evento coperto dalla garanzia della polizza infortuni; invece la Corte di Appello rigettava. Nello specifico, i Giudici di Appello, dopo aver precisato il concetto di infortunio contrattualmente definito (inteso come un “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili”) e gli eventi ad esso parificati (tra i quali “le affezioni ed avvelenamento causati da morsi di animali e punture di insetti”), ha ritenuto, sulla scorta delle emergenze istruttorie, non provato l’avvelenamento da insetti, quindi non dimostrato il verificarsi di un infortunio indennizzabile.

L’intervento della Corte di Cassazione

La vedova della vittima lamenta nullità della sentenza, nullità della motivazione ed omessa pronuncia. In sintesi viene censurata l’omessa disamina di risultanze processuali e l’omessa considerazione di alcune circostanze fattuali (quale l’imputazione coatta, in sede penale, dei sanitari che avevano prestato cure all’assicurato), tali da determinare motivazione apparente o manifestamente illogica.

I Giudici di Appello, ai fini della ricostruzione fattuale dell’evento, hanno attribuito preminente valenza alle conclusioni dei periti nominati dal P.M. nel procedimento penale esperito, apprezzandone la maggior idoneità asseverativa rispetto ai rilievi del Consulente di parte, arrivando ad escludere la verificazione dell’evento assicurato.

La motivazione di Appello “stringata” ma coerente

Sebbene la S.C. definisca la motivazione di secondo grado “stringata”, essa è compiuta, coerente, logicamente strutturata, scevra da anomalie rilevanti e di certo immune dal vizio di omessa pronuncia invocato.

Le altre doglianze si sostanziano nella sollecitazione di una diversa lettura del contratto di assicurazione, di cui si prospetta un’esegesi contrapposta a quella seguita nella sentenza. Ebbene, in tema di inosservanza dei canoni di ermeneutica negoziale, la valutazione della S.C. non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al Giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei criteri legali di esegesi dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal Giudice di merito che si traduca nel rappresentare una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.

La ratio decidendi di secondo grado di rigetto della domanda, ad ogni modo, è sviluppata sulla mancanza di prova dell’accadimento fattuale, ovverosia la puntura di insetto dedotto dalla parte attrice come infortunio determinante la morte dell’assicurato, cioè a dire dalla mancata dimostrazione del verificarsi dell’evento oggetto del rischio garantito, complessivamente inteso come esito mortale di un fatto integrante un infortunio, e non sulla corretta, o meno, interpretazione del contratto di assicurazione.

Il ricorso è rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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