Tossicodipendenza e uso abituale sono concetti diversi

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Importante overruling della Cassazione in tema di tossicodipendenza e uso abituale di droghe (Cassazione penale, sez. I, dep. 30 gennaio 2024, n. 3805).

L’intervento riguarda l’ottenimento del beneficio dell’affidamento in prova (riservato ai tossicodipendenti).

Per oltre 10 anni l’orientamento di legittimità stabiliva che, ai fini dell’accesso alla normativa per l’affidamento in prova, le condizioni di uso abituale e di tossicodipendenza venivano considerate sostanzialmente uguali.

Con la decisione a commento, invece, la Suprema Corte, con un sorprendente overruling afferma che “tossicodipendenza” e “uso abituale” sono concetti differenti.

Il caso

La vicenda approdata in Cassazione trae origine dall’Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che rigettava la richiesta di affidamento al servizio sociale “c.d. terapeutico”, presentata da un detenuto presso il Carcere di Rieti, riservato a chi soffre da “dipendenza da stupefacenti”.

Il condannato in questione richiedeva il beneficio allegando di essere affetto da “disturbo da uso di cocaina”. Il Tribunale di Sorveglianza respingeva la richiesta e specificava che il condannato non poteva definirsi “tossicodipendente” in senso stretto al fine di giovarsi della speciale disciplina contenuta nel T.U. stupefacenti in quanto “la condizione di uso abituale” o continuativo di stupefacenti non è da sola sufficiente a soddisfare il requisito dello stato di tossicodipendenza, richiesto dalla norma (il beneficio consente di scontare la pena in regime alternativo a quello intramurario nel caso in cui sia in corso un programma di disintossicazione dall’uso di stupefacenti).

L’Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza viene impugnata in Cassazione e viene censurato che il provvedimento si sia discostato dall’orientamento di legittimità seguito dall’anno 2009 che affermava “ai fini dell’accesso alla normativa le condizioni di uso abituale e di tossicodipendenza sono sinonimiche”.

La Suprema Corte rigetta il ricorso e cambia il proprio orientamento.

Per completezza espositiva, l’orientamento seguito per circa un decennio (quantomeno sino all’anno 2016), e confermato da numerose pronunce precedenti susseguitesi negli anni, stabiliva che per ottenere il beneficio dell’affidamento in prova terapeutico era sufficiente allegare e dimostrare l’uso continuativo di stupefacenti, poiché anche questo era da considerarsi manifestazione di un disturbo da dipendenza correlato ad una specifica sostanza. Sosteneva, inoltre, l’importante concetto della equivalenza delle nozioni di “tossicodipendenza” e di “uso abituale”, considerandole assimilabili.

Oggi, invece, l’overruling, posto in essere dalla decisione a commento, afferma che “il mero consumo di sostanze stupefacenti, pur se abituale, non è qualificabile come patologia in senso stretto e di conseguenza non è di per sé idoneo a garantire l’accesso al beneficio penitenziario”.

In altri termini, si è irrigidita la posizione di legittimità e per potere accedere alla misura speciale alternativa alla detenzione occorre, oggi, dare rigorosa prova della dipendenza dall’uso di stupefacenti.

Il ricorso in Cassazione

Il ricorrente censura la distinzione effettuata dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, tra lo stato di tossicodipendente e la condizione di chi faccia un consumo abituale di sostanze stupefacenti, rimarcando invece la equipollenza semantica esistente tra le due espressioni, posto che la seconda chiarisce concettualmente il significato della prima. Secondo la tesi del ricorrente, l’equivalenza linguistica dei due concetti è confermata dalla giurisprudenza di legittimità, anche sulla scorta del dato testuale di cui all’art. 89, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, che, nel riferirsi alle procedure di accertamento della condizione di dipendenza, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il trattamento in comunità terapeutica, equipara tale condizione all’assunzione abituale di stupefacenti (Cass. pen., Sez. 6, n. 1603/2009).

Inoltre, sempre secondo la tesi del ricorrente, tale corrispondenza sarebbe suffragata dalla riconducibilità delle nozioni di tossicodipendenza e uso abituale di sostanze stupefacenti, secondo la più accreditata classificazione diagnostica (c.d. D.S.M. V), alla generale categoria dei “disturbi da dipendenza e correlati all’uso di sostanze”, all’interno della quale le suddette nozioni si distinguono solo in relazione alla gravità con cui il disturbo si manifesta.

Le censure non vengono considerate fondate

Le motivazioni dell’ordinanza impugnata, che ha negato il beneficio dell’affidamento terapeutico ex art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, è coerente, esaustivo e conforme ai principi di diritto ripetutamente enunciati, pertanto, merita di restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha evidenziato come dalla documentazione risulti che il condannato versa in una condizione di “disturbo dall’uso di cocaina”; sulla base di ciò, è stato negato l’invocato beneficio, stante la mancanza del requisito rappresentato dalla condizione di tossicodipendenza. Ebbene, l’accertamento dello “stato di tossicodipendenza”, testualmente richiesto dall’art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990, non è sovrapponibile al concetto di “consumo abituale”; tale ultima condizione, infatti, rappresenta condizione essenziale, ma non sufficiente, per la formulazione della diagnosi di tossicodipendenza (Sez. 6, n. 54068/2018; Sez. 2, n. 24119/2021).

La Cassazione sottolinea di non ignorare l’orientamento ermeneutico, a mente del quale – ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero – le nozioni di tossicodipendenza e di uso abituale di sostanze stupefacenti possono ritenersi sinonime, non solo in quanto la seconda chiarisce concettualmente il significato della prima, ma anche in ragione del dato testuale di cui all’art. 89, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, come sostituito dall’art. 4-sexies, comma primo, lett. a), legge 21 febbraio 2006, n. 49, la cui formulazione indica che la relativa istanza deve essere corredata, tra l’altro, da certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza (o di alcooldipendenza), nonché la procedura con cui è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti psicotrope o alcoliche, in cui si accomunano le nozioni di tossicodipendenza e di uso abituale di sostanze stupefacenti, in quanto espressioni di un medesimo “status” patologico.

Il mero consumo di droghe non è già di per sé una condizione patologica

Tuttavia, viene ritenuto che il mero consumo di sostanze stupefacenti – pur se abituale – non possa rientrare in una condizione patologica tale, da far ipotizzare ex se la sussistenza della situazione clinica legittimante la misura di cui all’art. 94, D.P.R. n. 309 del 1990. Ciò vale viepiù allorquando la certificazione rilasciata dal Ser.D. attesti una condizione di semplice uso saltuario, senza dare conto né della condizione di tossicodipendenza in senso stretto, né almeno di una condizione di abuso di sostanze stupefacenti, da intendere e recuperare ad un uso che abbia crismi di abitualità e non di pura assunzione occasionale.

Conclusivamente, non ricorre una condizione di tossicodipendenza, ai fini della concessione della misura dell’affidamento cd. terapeutico, allorquando l’assunzione della sostanza avvenga secondo cadenze non atte a consolidare la relativa condizione di concreta dipendenza e, con specifico riferimento al caso concreto, nella documentazione allegata non vi è cenno alcuno alla condizione di assuntore “abituale” dell’impugnante, essendo certificato sic et sempliciter un disturbo da uso di sostanze stupefacenti.

Avv. Emanuela Foligno

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