La CTU ha escluso il rapporto di causalità tra i danni subiti e la dinamica del sinistro stradale venendosi così a escludersi il risarcimento dei danni fisici e materiali (Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 349/2021 del 02/03/2021 RG n. 2178/2016)

Con atto di citazione il danneggiato citava a giudizio inanzi il Giudice di Pace il proprietario e la Compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro onde ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Deduceva l’attore che in data 22.8.2013 alle ore 12.00, il veicolo Mazda si immetteva mediante manovra di retromarcia e senza rispettare il segnale di stop in carreggiata, urtava con la parte posteriore la fiancata della Porche Cayenne, che al fine di evitare l’impatto sterzava repentinamente a sinistra invadendo la corsia di marcia opposta e collidendo con la Ford Fiesta di proprietà e condotta dell’attore che proveniva dalla direzione di marcia contraria.

L’attore a seguito del suddetto sinistro lamentava danni materiali e fisici per un importo pari ad euro 5.200,00.

Si costituiva in giudizio la Compagnia assicuratrice che impugnava e contestava tutto quanto dedotto dall’attore.

Il Giudice di Pace condannava i convenuti al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 3.700,00 a titolo di risarcimento danni oltre interessi e spese legali quantificati in euro 1.150,00.

Avverso la sentenza del Giudice di Pace propone appello la Compagnia assicuratrice lamentando il difetto di motivazione, avendo il primo Giudice accolto acriticamente le conclusioni rassegnate dalla CTU circa la compatibilità dei danni riportati dai tre veicoli coinvolti, e ignorando le controdeduzioni della CTP dalla Compagnia.

La causa viene istruita attraverso rinnovo della CTU meccanica, viene inoltre acquisita altra Consulenza di Ufficio formatasi successivamente al giudizio di primo grado, in separato giudizio innanzi il Giudice di Pace di Brindisi relativo al medesimo sinistro stradale proposto nei confronti dell’Assicurazione da parte della terza trasportata sulla Porche Cayenne.

Il Tribunale, in funzione di Giudice d’Appello, alla luce della documentazione prodotta e degli esiti della CTU, ritiene fondato il primo motivo di gravame con cui l’appellante ha censurato la sentenza del Giudice di Pace per errata valutazione della compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro stradale.

Il CTU è pervenuto ad un giudizio diverso rispetto a quello formulato nella consulenza tecnica di primo grado, ed ha accertato l’assenza di rapporto di causalità tra i danni lamentati dall’attore e i fatti descritti nella citazione, sia con riferimento al primo urto, quello tra la Porche Cayenne e la Mazda, sia con riferimento al secondo urto frontale tra la Porche e la Ford Fiesta dell’attore.

Alle medesime conclusioni, peraltro, è giunta la CTU nel giudizio n.458/14 RG instaurato dalla terza trasportata a bordo della Porche.

Al riguardo, rileva il CTU che “analizzate le deformazioni dei mezzi si ritiene che non possa essere stato lo spigolo posteriore sinistro della Mazda a produrre la profonda inflessione sulla portiera anteriore destra della Porche. Ed infatti ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria (terza legge dinamica) e perciò alla componente ortogonale che ha prodotto la rilevante inflessione sulla portiera anteriore della Porche non corrisponde alcun effetto di forza ortogonale, uguale e contraria, sull’angolare posteriore sinistro della Mazda. Inoltre vi è ulteriore incompatibilità dal punto di vista cromatico poiché i segni di abrasione e le palesi tracce di vernice chiara presenti sulla Mazda non possono essere attribuiti alla Porche che è di colore scuro. In secondo luogo, osservando le deformazioni degli altri due mezzi, la Porche e la Fiesta di proprietà dell’attore è possibile rilevare che la Porche ha subito un violento urto contro un elemento solido spigoloso (quale ad esempio lo spigolo di un’auto) mentre l’urto subito dalla Fiesta è stato antero -posteriore obliquo da sinistra con direzione verso il baricentro contro un elemento solido ed orizzontale omogeneo. Pertanto, pur esaminando con attenzione i suddetti danni sugli anteriori della Porche e della Ford, data la loro entità è tutt’altro che facile comprendere il nesso di causalità tra gli stessi .”

Nello stesso senso conclude anche la CTU resa nel giudizio intrapreso dalla terza trasportata: ” non esiste alcuna compatibilità tra i danni riportati dalla fiancata destra della Porche e le lievi abrasioni riscontrate nel paraurti della Mazda, il quale se le cose fossero andate come la parte attrice sostiene, si sarebbe dovuto fracassare a seguito del violento urto contro il robusto montante centrale della Porche, si sarebbe dovuto deformare in maniera molto più consistente… anche in relazione alla seconda collisione avvenuta con la Fiesta, dubbi sorgono a causa dell’integrità del gruppo ottico anteriore sinistro della Porche che , data la violenza dell’impatto di sarebbe dovuto fracassare anch’esso “.

Ebbene, sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale ritiene che la dinamica del sinistro descritta dall’attore sia del tutto incongruente e inverosimile.

Ragionevolmente è da ritenersi che i fatti dedotti siano inesistenti, con ogni conseguenza in ordine alle richieste risarcitorie erroneamente accolte dal Giudice di Pace, anche in punto di danno non patrimoniale di tipo biologico.

La ricostruzione del sinistro appare del tutto artificiosa e precostituita dall’attore e ciò ha indotto in errore il primo Giudice, osserva il Tribunale.

Egualmente precostituita la dichiarazione testimoniale resa dal teste, del tutto smentita dagli accertamenti tecnici eseguiti.

Prive di efficacia, per le medesime ragioni, nei confronti della Compagnia assicuratrice appellante vengono egualmente ritenute le dichiarazioni confessorie contenute del modello C.A.I sottoscritte dal conducente della Mazda che avrebbe provocato il sinistro.

Tali dichiarazioni, vengono ritenute di natura fraudolenta e non possono, in quanto tali, farsi valere nei confronti della Compagnia appellante atteso che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della RCA, la dichiarazione contenuta nel CAI, avente valore confessorio, per essere opponibile all’assicuratore deve essere resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato.

Difatti, quando nel caso in cui il conducente del veicolo non è anche proprietario del mezzo, la sua dichiarazione non farà stato nei confronti dell’assicuratore ma andrà liberamente apprezzata.

Per tali ragioni, il Tribunale accoglie l’appello proposto dalla Compagnia nei confronti del proprietario della Ford Fiesta che dovrà restituire la somma di euro 5.403,93, percepita in esecuzione della sentenza di primo grado, a titolo di danno per le lesioni subite e danno materiale al veicolo, in favore della Compagnia appellante con interessi legali dal giorno del pagamento.

Considerata, inoltre, la natura artificiosa del sinistro, il proprietario della Ford Fiesta deve essere condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio

In conclusione, il Tribunale, in accoglimento dell’appello proposto dalla Compagnia assicuratrice, riforma la sentenza n. 11/2016 del 16.7.2013 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi nel procedimento n. 448/14 R.G nella parte in cui accerta la responsabilità del conducente del veicolo Mazda ed i l conseguente obbligo in capo alla compagnia per la RCA; Condanna il proprietario della Ford alla restituzione in favore della Compagnia appellante della somma di euro 5.403,93 ricevuta , con interessi legali dal giorno del pagamento; condanna il proprietario della Ford al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e delle spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio.

Infine, considerata la natura inverosimile del sinistro, il Tribunale dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Brindisi per le determinazioni di competenza in ordine ad eventuali reati procedibili di ufficio ravvisabili.

Avv. Emanuela Foligno

Se sei stato/a vittima di un sinistro stradale e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento dei danni fisici subiti o dei danni da morte di un familiare, clicca qui

Leggi anche:

Trauma cranio-facciale da sinistro stradale e personalizzazione del danno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui