Il danneggiato dal sinistro invoca la personalizzazione del danno biologico per la perduta possibilità di praticare sport (Tribunale di Perugia, Sez. II, Sentenza n. 201/2021 del 4/2/2021)

Con atto di citazione del 5 maggio 2014 vengono chiamati a giudizio la Compagnia Assicuratrice e il proprietario del veicolo responsabile onde ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale per la perduta possibilità di praticare sport da parte dell’attore.

Il Tribunale preliminarmente osserva che la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore, ai sensi dell’art. 2054 , I comma, c.c., non contrasta con il principio della responsabilità per fatto illecito che è fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana e non preclude l’indagine sull’imprudenza e pericolosità del conducente del veicolo antagonista.

Non vi sono dubbi sulla esclusiva responsabilità del conducente che, svoltando a sinistra, ometteva di dare la precedenza al veicolo proveniente dal senso di marcia opposto.

Il sinistro avveniva alle ore 7 di mattina e gli agenti intervenuti in loco hanno sanzionato per la violazione delle disposizione di cui agli art. 145 e 80 C.d.S. poiché il veicolo, giunto in prossimità dell’intersezione effettuava una svolta a sinistra senza dare la precedenza al veicolo dell’attore che sopraggiungeva dalla corsia di marcia opposta.

L’esclusiva responsabilità del veicolo antagonista risulta anche confermata dalla condotta processuale.

Il conducente del veicolo investito riportava lesioni fisiche oggetto di valutazione Medico-Legale.

Il C.T.U. ha accertato che l’attore riportava “politrauma da incidente stradale con frattura scomposta della diafisi prossimale del femore destro con frammenti parzialmente sovrapposti, frattura pluriframmentaria scomposta e diastasata della rotula destra con inabilità temporanea totale di gg. 180, parziale al 50% per gg. 30 e ulteriori 120 al 25%, con spese mediche ritenute congrue di euro 3.816,60”.

Inoltre, il CTU ha evidenziato che “il quadro menomativo avrà indubitabili ripercussioni in ogni caso in occupazioni lavorative che richiedono una certa attività fisica e manuale”….”I postumi permanenti, anatomico funzionale ed estetico-cicatriziali come accertati e documentati, integrano nel loro complesso, un danno biologico nella misura del 20% e incidono sulla capacità lavorativa specifica nella misura del 20%”.

L’attore ha invocato una personalizzazione del danno nella misura del 39% argomentando che la zoppìa e la impossibilità di piegarsi gli precludono le attività sportive (calcetto, tennis, jogging), che abitualmente praticava prima del sinistro.

Invoca, inoltre, il riconoscimento del danno esistenziale che quantifica nella misura di euro 50.000,00.

Sulla invocata posta inerente la personalizzazione il Tribunale osserva la non meritevolezza della domanda.

Difatti, liquidando il danno biologico con il sistema tabellare, viene risarcita tutta l’incidenza negativa delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato.

Il risarcimento del danno non patrimoniale risponde al principio di unitarietà e onnicomprensività e investe tutte le conseguenze ordinarie della menomazione che si riflettono sullo svolgimento delle attività normali e comuni ad ogni soggetto.

L’incremento attuato dalla personalizzazione può essere effettuato solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, che devono essere compiutamente allegate e provate dal danneggiato.

La personalizzazione, quindi, va a ristorare conseguenze più gravi, rispetto alle conseguenze che ordinariamente derivano dalla lesione e che investono soggetti della medesima età e condizione.

L’impossibilità di continuare a praticare l’usuale attività sportiva sono conseguenze pacificamente ordinarie che derivano dalla lesione personale e che patiscono tutti i soggetti che le subiscono.

Ciò significa che non costituiscono quella eccezionalità che giustificherebbe la personalizzazione.

Meritevole, invece, di riconoscimento il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica.

Il CTU ha accertato che il quadro menomativo influisce sulla capacità lavorativa specifica nella misura del 20% e riguarda, in particolare, attività fisica e manuale.

Ebbene, il danneggiato, lavorando presso una stazione di servizio come addetto al bar e al rifornimento del carburante, svolge propriamente attività fisiche e manuali.

Per il relativo calcolo il Tribunale applica i criteri della L. 39/1977 (triplo della pensione sociale), addivenendo all’importo liquidabile di euro 53.470,00.

Complessivamente, quindi, i convenuti sono tenuti a corrispondere l’importo di euro 68.155,00 a titolo di danno biologico, euro 3.814,60 per rimborso spese mediche ed euro 53.470,00 per danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica.

All’importo complessivo dovrà detrarsi quanto già corrisposto dalla Compagnia assicurativa e incamerato dall’attore pari ad euro 80.090,00.

In conclusione, il Tribunale di Perugia, accoglie parzialmente le domande dell’attore, condanna i convenuti in solido al pagamento dell’importo di euro 68.155,00 a titolo di danno biologico, euro 3.814,60 per rimborso spese mediche, euro 53.470,00 per danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica.

Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti, in considerazione del parziale accoglimento delle domande attoree, mentre le spese di CTU vengono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.

§ §

La decisione qui a commento affronta ancora una volta il criterio di personalizzazione del danno biologico.

La motivazione di non riconoscere tale posta risarcitoria al caso esaminato, è corretta.

E’, ormai, pacifico che il Giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfetaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste dalle tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente e, dunque, individualizzata considerazione in termini monetari.

Ciò significa che dalle allegazioni in giudizio, e/o dall’istruttoria, devono emergere specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari.

Avv. Emanuela Foligno

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