Confermata in Cassazione la responsabilità di un camice bianco di una clinica in provincia di latina, finito a giudizio per il decesso di una paziente di 71 anni morta per una colecistectomia laparoscopica nel 2013
La Cassazione ha confermato la condanna inflitta in sede di merito a un medico in servizio presso una clinica in provincia di Latina, accusato di omicidio colposo in relazione al decesso di una 71enne morta per una colecistectomia laparoscopica nel marzo del 2013.
La donna era finita in sala operatoria una prima volta per una calcolosi della colecisti nel gennaio di quello stesso anno. L’intervento era stato condotto dal camice bianco indagato. A distanza di pochi gironi era stata sottoposta all’asportazione dei calcoli biliari, per via endoscopica, da un altro dottore. Quindi era stata dimessa, ma poiché accusava febbre e dolore all’ipocondrio destro era stata ricondotta nella struttura sanitaria, dove, a seguito di una ecografia addominale e di una tac, le era stato praticato un drenaggio percutaneo con successiva somministrazione di terapia antibiotica ad ampio spettro.
Il 25 marzo era stata rimandata a casa “in dimissione protetta”, senza l’asportazione del drenaggio, in vista di un nuovo ricovero dopo alcuni giorni. Il 29 marzo, tuttavia, la paziente, stando molto male, era tornata in clinica dove era morta a causa di uno shock settico causato, in base a quanto appurato dai successivi accertamenti medico legali, dall’”imponente raccolta purulenta retro-peritoneale, secondaria a fistola duodenale, conseguente alla procedura endoscopica, pur correttamente eseguita”.
Il decesso, quindi, secondo l’ipotesi accusatoria, era da ascrivere – “stante le sue buone condizioni generali precedenti l’intervento” – alla condotta colposa dei medici che avevano avuto in cura la 71enne, responsabili di “avere omesso di applicare le linee guida per il caso di perforazione del duodeno”.
Nel mirino della magistratura, in particolare, erano finiti quattro professionisti, poi rinviati a giudizio e condannati in primo grado rispettivamente a 16 mesi di reclusione (il primario) e 12 mesi (gli altri tre chirurghi). Nei confronti della figlia della vittima, inoltre, il Tribunale aveva disposto una provvisionale di 100 mila euro.
In sede di appello, però, tre dei ricorrenti erano stati assolti “per carenza di prova in ordine al contributo causale della loro condotta sulla produzione dell’evento morte”. La pronuncia di primo grado era stata confermata nei soli confronti del primario, con sospensione condizionale della pena inflitta subordinata al pagamento della provvisionale.
Secondo la Corte territoriale, l’imputato avrebbe eseguito in ritardo gli accertamenti diagnostici ed in particolare l’ecografia addominale e la Tac, oltre ad aver omesso l’indicazione nella diaria del liquido quotidianamente drenato e l’espletamento dell’esame chimico dello stesso, al fine di verificare l’amilasi; e ancora, avrebbe somministrato alla degente il cortisone, controindicato in caso di infezioni in quanto immunosoppressore, e non avrebbe disposto l’antibiogramma al fine di determinare l’antibiotico adeguato. Il medico, poi, avrebbe omesso la sospensione dell’alimentazione orale, non disponendo la somministrazione di alimentazione parenterale, nonché l’esecuzione di intervento chirurgico per eliminare la raccolta purulenta e l’applicazione di un tubo di drenaggio di ampio calibro. Infine, avrebbe ingiustificatamente disposto le dimissioni della paziente il 25 marzo 2013, prima della guarigione completa.
Nelle scorse ore la Suprema Corte ha chiuso la vicenda giudiziaria respingendo l’impugnazione del professionista.
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