Violenza domestica, valide le accuse della vittima deceduta. E la fuga da casa non cancella la convivenza

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Le dichiarazioni predibattimentali rese da una vittima di violenza domestica, deceduta prima di poter deporre in aula, possono fondare la condanna dell’imputato se supportate da solidi riscontri esterni. Inoltre, ai fini del reato di maltrattamenti in famiglia, il temporaneo allontanamento della persona offesa dall’abitazione per sfuggire alle violenze non fa venire meno il requisito della “convivenza”.

A ribadire questi fondamentali principi in materia di violenza intrafamiliare e formazione della prova è la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con la sentenza n. 32568 depositata il 19 agosto 2026.

La violenza domestica ai danni della madre anziana

Il caso sottoposto al vaglio degli Ermellini riguarda una drammatica e reiterata serie di violenze, minacce ed estorsioni perpetrate da un uomo ai danni dell’anziana madre. La donna, sottoposta a continue richieste di denaro accompagnate da minacce di morte (estese persino al suo cane), lanci di oggetti e aggressioni fisiche, era stata costretta ad abbandonare la propria casa per rifugiarsi in un altro comune. Ciononostante, il figlio l’aveva raggiunta e, in un’ennesima aggressione, l’aveva scaraventata a terra causandole lesioni.

Condannato in primo e secondo grado per maltrattamenti, estorsione (tentata e consumata) e lesioni, l’imputato ha fatto ricorso in Cassazione. La difesa ha puntato il dito, in primis, sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni della madre (deceduta nelle more del processo e mai esaminata in dibattimento) e, in secundis, sull’insussistenza della violenza domestica e della “convivenza”, interrotta proprio dalla fuga della donna.

Le dichiarazioni della vittima deceduta (art. 512 c.p.p.)

Il primo nodo giuridico affrontato dalla Suprema Corte riguarda l’utilizzo delle denunce e delle Sommarie Informazioni Testimoniali (S.I.T.) rese dalla madre prima di morire. L’acquisizione di tali atti (ex art. 512 c.p.p. per sopravvenuta impossibilità irripetibile) è stata duramente contestata dalla difesa per l’assenza del vaglio incrociato in dibattimento.

La Cassazione ha respinto la censura richiamando i rigidi parametri dettati dalla Grande Camera della Corte EDU (sentenze Al Khawaja e Tahery e Schatschaachwili). Le dichiarazioni predibattimentali di chi non può essere esaminato possono costituire la “base determinante” per una condanna, a condizione che l’assenza di contraddittorio sia bilanciata da “solide garanzie procedurali”, ovvero da elementi di riscontro esterni.

Nel caso specifico, le dichiarazioni dell’anziana madre trovavano piena e coerente conferma nelle testimonianze della badante e dello zio dell’imputato, nonché nella inequivocabile documentazione medica (referti sulle lesioni) e fotografica.

La “convivenza” non decade con la fuga

Di altrettanto rilievo è la statuizione della Corte in merito alla configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.). La difesa sosteneva che i fatti non possedessero né il requisito dell’abitualità, né quello della convivenza, essendosi la donna trasferita altrove.

Gli Ermellini hanno smontato tale tesi, chiarendo che ai fini dell’art. 572 c.p. la convivenza va intesa come “radicata e stabile relazione affettiva interpersonale tra le parti”. Essa si distingue dalla mera coabitazione fisica sotto lo stesso tetto. Pertanto, la convivenza non viene meno per effetto di “temporanee e circoscritte sospensioni della coabitazione nei momenti di maggiore criticità”, specialmente quando queste fughe sono l’extrema ratio della vittima per sottrarsi a un clima di terrore.

Estorsione: inammissibile l’attenuante tardiva

La sentenza offre, infine, un chiarimento prettamente procedurale in tema di estorsione. L’imputato lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante della “lieve entità” per il delitto di estorsione, recentemente introdotta nell’ordinamento dalla storica sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2023.

La Cassazione ha dichiarato la doglianza inammissibile per tardività: l’omessa motivazione del giudice di appello su una specifica attenuante non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se la questione, pur essendovi già le condizioni legali per farlo, non era stata formalmente avanzata nei motivi di appello o, quantomeno, in sede di conclusioni orali nel giudizio di secondo grado.

Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di un’ammenda di 3.000 euro.

Avv. Sabrina Caporale

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