La Cassazione chiarisce che, nelle controversie di responsabilità sanitaria, le specificazioni iniziali della condotta contestata e la la precisazione del profilo di colpa non precludono al giudice di considerare gli aspetti tecnici emersi dall’istruttoria e dalla consulenza tecnica d’ufficio. L’onere di allegazione va commisurato a ciò che il paziente poteva concretamente conoscere prima dell’accertamento tecnico (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 22 ottobre 2026, n. 27595).
Il caso: dall’esecuzione dell’intervento alla scelta dei tempi
Una paziente, sottoposta a un intervento per l’asportazione di un’ernia del disco presso l’Ospedale di Belluno, aveva continuato ad accusare dolori lombari ed era stata sottoposta a un secondo intervento, dal quale erano residuati postumi permanenti. Aveva quindi convenuto in giudizio l’Azienda U.L.S.S. (omissis), attribuendo i danni all’inesatta esecuzione del primo intervento.
Dopo una consulenza tecnica, il Tribunale di Belluno aveva rigettato la domanda, ritenendo che l’obesità della paziente…





