Assegno di divorzio, spetta al coniuge anziano che svolge lavori saltuari

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Il diritto all’ assegno di divorzio richiede esclusivamente la valutazione dell’indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente

La Cassazione, con sentenza n. 4091/2018, ha fornito interessanti precisazioni in materia di assegno di divorzio a favore di donne anziane prive di adeguate competenze lavorative. La Suprema Corte, più specificamente, si è pronunciata sul ricorso di un avvocato obbligato a versare un assegno mensile di 300 euro alla ex moglie.

Nell’ambito della controversia la Corte d’Appello aveva ritenuto poco attendibili le dichiarazioni dei redditi dell’uomo. La guardia di finanza, infatti, aveva accertato un rilevante volume d’affari del professionista, il quale peraltro utilizzava un’autovettura comportante elevati costi di gestione. Inoltre, le dichiarazioni dei redditi presentate risultavano prive dei fogli relativi ai beni immobili.

La ex coniuge, invece, presentava una situazione economica chiara: la donna aveva lasciato l’attività di estetica e il lavoro dipendente dopo aver scoperto di avere un tumore al seno. La patologia l’aveva costretta a un intervento chirurgico dagli esiti invalidanti.

Per il Giudice a quo, quindi, la donna, di età superiore a sessant’anni, avrebbe potuto lavorare solo in maniera saltuaria, come peraltro era emerso dalla sua dichiarazione dei redditi.

Pur percependo una pensione sociale, la sproporzione tra i suoi redditi e quelli dell’ex marito era tale da ritenere doverosa la corresponsione di un assegno di mantenimento a suo favore.

La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sul ricorso, ha richiamato la sentenza n. 11504/2017. Tale decisione ha stabilito che il diritto all’assegno (an debeatur), richiede esclusivamente la valutazione dell’indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente; una condizione desumibile  da indici quali: possesso di redditi di qualsiasi specie e di cespiti mobiliari e immobiliari, capacità e possibilità effettive di lavoro personale, ecc.

Alla luce di tale principio gli Ermellini hanno ritenuto che, nel caso esaminato, il giudice d’Appello avesse accuratamente descritto le modeste capacità economiche della ex moglie. Condizioni insufficienti ad assicurarle di poter vivere un’esistenza libera e dignitosa. La Corte territoriale aveva inoltre valutato le possibilità lavorative della signora, limitate allo svolgimento di lavori saltuari, sottolineando come l’unico reddito certo fosse la pensione sociale. In virtù di tale situazione, oltre che dei problemi di salute che si era trovata ad affrontare, non risultava fondato il ricorso dell’ex marito.

Quanto alle contestazioni relative alla quantificazione dell’esborso, la Cassazione ha sottolineato che è sufficiente, per il giudice di merito, l’adeguata giustificazione delle sue valutazioni. Non è necessaria la puntuale e contemporanea giustificazione di tutti i parametri di riferimento indicati dalla legge. Tali parametri sono prescindibili con scelta discrezionale non sindacabile in sede di legittimità.

Nel caso in esame, il giudice a quo aveva ritenuto irragionevole pensare che la donna potesse avere accesso a redditi significativamente maggiori in futuro. Pertanto, il giudizio ai fini della quantificazione dell’ assegno di divorzio, stante anche la comparazione tra le condizioni economiche delle parti, risultava adeguato.

 

 

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