Il porto della bomboletta spray al peperoncino è ammesso per autodifesa purché il contenuto rispetti determinati requisiti stabiliti dalla legge

Chi va in giro con una bomboletta spray al peperoncino commette reato? Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione, prima sezione penale, con la sentenza n. 8624/2018. Gli Ermellini si sono pronunciati sull’impugnazione della sentenza di assoluzione di un uomo accusato di aver violato la normativa in materia di controllo delle armi.

L’imputato, in particolare, aveva portato in luogo pubblico una bomboletta spray contenente gas urticante al peperoncino; una soluzione irritante lacrimogena con una gittata non conforme alle regole sulle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa disciplinate dal decreto ministeriale n. 103/2011.

Tale non conformità aveva portato il Tribunale a riqualificare il reato come porto abusivo di armi, ritenuto non punibile per particolare tenuità del fatto.

Il Giudice, infatti, aveva considerato la particolare tenuità dell’offesa, in relazione alla considerazione della reversibilità in tempi brevi dell’effetto urticante potenzialmente arrecabile; aveva influito sulla decisione, inoltre, la circostanza che l’agente fosse incensurato.

Contro tale sentenza il Procuratore generale aveva presentato ricorso per cassazione.

Il P.M. contestava il fatto che il Tribunale non avesse ritenuto la bomboletta un’arma comune da sparo in quanto inidonea a espellere un proiettile.

A suo dire, tale interpretazione era contrastante con l’affermata definizione delle armi ad emissione di gas qualificate come armi comuni da sparo.

La Cassazione, tuttavia, non ha ritenuto di condividere tali argomentazioni. I Giudici del Palazzaccio hanno escluso che la bomboletta, contenente soltanto spray a base di peperoncino, potesse essere ricompresa nelle armi comuni da sparo; né tantomeno nelle armi da guerra o tipo guerra, per assoluta mancanza delle caratteristiche indicate nell’art. 1 legge n. 110/1975. Tale disciplina, infatti, si riferisce, solamente ai contenitori di gas riempiti di aggressivi chimici, biologici e radioattivi dotati di una spiccata potenzialità di offesa.

Per la Suprema Corte, inoltre, il d.m. n. 103/2011 stabilisce chiaramente la caratteristiche tecniche che devono possedere gli strumenti di autodifesa. Con riferimento alla bomboletta in questione, la normativa stabilisce che la miscela contenuta non deve superare i 20 ml; il principio attivo disciolto non deve essere superiore al 10% e la gittata dello strumento non deve oltrepassare i 3 metri. Inoltre, la miscela erogata non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici.

Nel caso in esame la bomboletta spray al peperoncino repertata aveva invece capacità di 40 ml di sostanza con gittata di 5 metri. Stante tale inosservanza tecnica e la conseguente potenzialità lesiva del contenitore, gli Ermellini hanno condiviso la decisione del giudice di merito in relazione alla riqualificazione giuridica della fattispecie. Pertanto, secondo la Suprema Corte non può essere censurata l’applicazione della non punibilità per tenuità del fatto. Di qui la decisione di respingere il ricorso, perché infondato.

 

 

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