Quando i fatti sono sussumibili nelle fattispecie speciali di omicidio o lesioni stradali, l’aumento di pena previsto dall’art. 586 non si applica, perché esso trova applicazione solo se sono configurabili i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p.

La vicenda

Con sentenza del 4 giugno 2018 la Corte d’appello di Firenze aveva parzialmente riformato la sentenza del GIP del Tribunale di Lucca che aveva condannato tra gli altri reati, un conducente per il delitto di lesioni e omicidio stradale.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo dopo aver ricevuto a fini di spaccio e trasportato a bordo di un’auto un quantitativo di stupefacente del tipo cocaina pari a non meno di 105 grammi, all’alt intimato da personale della Polizia di Stato con segnali luminosi e sonori, per impedire l’atto di controllo, intentava una fuga a velocità elevatissima nel traffico cittadino, ponendo in essere pericolose manovre e tentando di investire la stessa auto degli agenti. In una di queste manovre, perdeva (per colpa grave) il controllo del mezzo, che impattava su un muro di cemento armato e precipitava in un greto sottostante.

A seguito dell’impatto uno dei passeggeri della sua auto perdeva la vita, gli altri due subivano lesioni personali gravi.

Ebbene la corte d’appello, aveva escluso la fattispecie di cui all’art. 586 c.p., rideterminando la pena secondo giustizia.

La norma citata dispone che “Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate “ ovvero stabilisce che il soggetto risponde oltre che del delitto doloso commesso, anche a titolo di colpa dell’evento non voluto.

Il ricorso per Cassazione

Avverso la predetta sentenza, l’imputato formulava ricorso per Cassazione, nel quale lamentava la mancata applicazione degli artt. 586, 589 e 590 c.p. in luogo dell’applicazione degli artt. 589 bis e 590 bis c.p. operata dalla Corte d’appello, che aveva escluso l’applicazione dell’art. 586 c.p., ma aveva, tuttavia, ritenuto i fatti qualificanti come rientranti nella fattispecie speciale dell’omicidio e lesioni stradali, di cui rispettivamente agli artt. 589 bis e 590 bis c.p.

Il ricorso non è stato accolto. I giudici della Cassazione hanno infatti, chiarito che– contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa –  l’art. 586 non prevede per ogni categoria di omicidio e lesioni colpose l’automatica applicazione dell’art. 589 e 590, ma solo che, qualora l’evento effettivamente cagionato sia sussumibile in tali disposizioni, le relative pene siano aumentate. Quando, invece i fatti sono sussumibili nelle fattispecie speciali di cui agli artt. 589 bis e 590 bis, l’aumento di pena previsto dall’art. 586 non si applica, perché esso trova applicazione solo se sono configurabili i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p.

La redazione giuridica

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