Il Tribunale Ordinario di Latina, pronunciandosi in materia di responsabilità medica a seguito di un intervento di mastoplastica riduttiva eseguito nell’ambito di un programma televisivo, accoglie parzialmente la domanda risarcitoria della paziente. Rigettata la pretesa contro il medico per difetto di prova sull’elemento soggettivo (colpa grave ex lege Gelli-Bianco), ma affermata la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per complicanza iatrogena, temperata dal concorso di colpa della danneggiata per violazione del divieto di fumo
Con la sentenza pronunciata all’esito del procedimento il Tribunale Ordinario di Latina (Seconda Sezione Civile) ha affrontato un complesso contenzioso in tema di responsabilità professionale medica, offrendo un’importante applicazione pratica dei principi sul “doppio binario” introdotto dalla Legge Gelli-Bianco, sul concorso di colpa del creditore (art. 1227 c.c.) e sull’azione di rivalsa interna tra struttura e sanitario (Tribunale Latina – sentenza 19 agosto 2025, n. 1498).
Il fatto e la vicenda clinica
La controversia traeva origine dall’intervento chirurgico di mastoplastica riduttiva a cui una paziente era stata sottoposta nel novembre del 2017 in occasione della sua partecipazione a un programma televisivo incentrato su percorsi di chirurgia estetica e make-over…





