Nessun salvacondotto per il conducente sorpreso alla guida ubriaco, anche se l’etilometro utilizzato per i test ha, negli anni precedenti, “saltato” un paio di revisioni periodiche, o se l’alcoltest viene effettuato in ritardo a distanza di oltre mezz’ora dallo stop della pattuglia.
Tuttavia, massima attenzione al calcolo della pena: l’aggravante della guida in orario notturno comporta l’aumento della sola sanzione pecuniaria (l’ammenda) e non dei mesi di arresto.
A stabilire questi importanti confini, sia in tema di prova scientifica che di esatta determinazione del trattamento sanzionatorio, è la Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con la sentenza n. 31661 depositata il 21 agosto 2026.
La vicenda: fuga, alcoltest in ritardo e tasso alcolemico record
Il caso origina a Cortina d’Ampezzo, dove un automobilista alla guida di un grosso pick-up, intimato l’alt da una pattuglia della Guardia di Finanza in orario notturno (ore 22:40), aveva tentato la fuga sfiorando un militare, per poi essere bloccato dieci minuti dopo. Sottoposto all’alcoltest in ritardo a distanza di circa 34 minuti dall’iniziale intimazione, faceva registrare tassi record: 2,00 g/l alla prima prova e 2,07 g/l alla seconda.
Condannato in primo e secondo grado senza il riconoscimento di attenuanti o benefici (né sospensione condizionale né tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.), l’imputato ha adito la Suprema Corte sollevando una raffica di eccezioni tecniche sulla validità dell’accertamento etilometrico.
Nessuna “scappatoia” sui difetti di manutenzione pregressi dell’etilometro
Le difese dell’imputato si sono concentrate sull’affidabilità dell’etilometro (un modello in uso dal 2011), evidenziando l’assenza di certificazioni di metrologia legale europee e, soprattutto, il fatto che lo strumento avesse “saltato” le revisioni periodiche annuali nel 2015 e nel 2020.
La Cassazione ha respinto in toto queste argomentazioni, fissando punti fermi per la prassi giurisprudenziale e di polizia:
Il tempo trascorso: un lasso temporale di circa 30-40 minuti tra la condotta di guida e il test è considerato del tutto “fisiologico” e non inficia l’accertamento. Dubbi sulla concentrazione alcolemica al momento della guida possono sorgere solo se trascorrono diverse ore dal fermo.
Le revisioni saltate: il mero rilievo formale che un apparecchio non sia stato verificato con cadenza annuale in passato non ne compromette la regolarità, se (come nel caso di specie) l’etilometro ha superato con esito positivo l’ultima revisione antecedente al fatto, nonché quella successiva.
Le regole applicabili: gli etilometri rispondono unicamente alle procedure di omologazione e manutenzione previste dal Codice della Strada (D.M. 196/1990 e D.P.R. 495/1992). Sono pertanto irrilevanti le contestazioni basate su direttive generiche sulla metrologia legale o sulla mancata “prova di funzionalità” immediata prima del soffio, non sanzionata con l’inutilizzabilità da alcuna norma.
Lo sconto di pena: l’aggravante notturna incide solo sull’ammenda
Se il ricorso è stato respinto su quasi tutti i fronti (confermati anche i dinieghi per attenuanti generiche, sospensione condizionale e tenuità del fatto a causa della gravità della condotta e del tentativo di fuga), gli Ermellini hanno però accolto il nono motivo, relativo a un palese “errore di calcolo” compiuto dai giudici di merito.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano infatti applicato l’aggravante dell’orario notturno (art. 186, comma 2-sexies, Codice della Strada) aumentando, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la pena detentiva (portata da 6 a 8 mesi di arresto).
La Cassazione ha ricordato che tale aggravante, per espressa previsione normativa, comporta un aumento limitato alla sola ammenda.
Facendo ricorso ai poteri di cui all’art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p., la Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza senza rinvio limitatamente a questo punto, provvedendo a ricalcolare direttamente la pena e “tagliando” i mesi di arresto, riportandoli a sei.
Avv. Sabrina Caporale





