Consenso informato e scelta terapeutica, il nesso causale alla prova del giudizio controfattuale

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Giudizio controfattuale sul nesso di causa tra omissione informativa sulla tecnica operatoria praticata ed evento lesivo (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 5 giugno 2025, n. 15074).

La dinamica dei fatti

In data 28 maggio 2009, il paziente si sottoponeva alla rimozione di un aneurisma dell’aorta addominale. Dopo l’intervento si era verificata una “fibrosi massima aderenziale” con occlusione intestinale, che rese necessaria l’asportazione di un tratto dell’intestino e provocò gravi conseguenze di carattere permanenti. Ovverosia: necessità di terapia parenterale continua domiciliare, presenza di una breccia addominale con esposizione intestinale e fistola enterica.

Il paziente agiva in giudizio nei confronti della Casa di Cura Privata chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito all’esecuzione dell’intervento chirurgico.

Il Tribunale di Milano accoglie la domanda e condanna la Casa di cura al risarcimento dei danni patiti dall’attore, liquidati in Euro 700.000,00 e alla rifusione delle spese processuali. In particolare, il Giudice ha posto a base della decisione l’esito della CTU, dalla quale era emerso che le complicanze, benché rare e imprevedibili, dipesero dalla tecnica operatoria obsoleta applicata in quanto, se l’intervento fosse stato eseguito con la tecnica endovascolare c.d. EVAR le complicanze non si sarebbero verificate.

In secondo grado, la Corte di Milano respinge sia l’appello della Casa di cura che l’appello incidentale proposto dal paziente.

L’intervento della Cassazione

La S.C. dà atto:

  • (a) la Corte d’Appello aveva accertato che sulla necessità per il paziente di sottoporsi all’intervento si era formato il giudicato, in quanto nessuna delle parti aveva impugnato la relativa statuizione resa dal Tribunale.
  • (b) la Corte aveva riconosciuto che l’intervento di rimozione dell’aneurisma era stato eseguito diligentemente e aveva ravvisato la colpa del chirurgo non già nell’imperita esecuzione della rimozione dell’aneurisma, ma nel non aver informato il paziente che esisteva un’altra tecnica operatoria (EVAR).
  • (c) il non aver informato il paziente della presenza di una tecnica alternativa non poteva ritenersi causa del danno, perché la scelta e l’esecuzione della tecnica più obsoleta non era stata di per sé colposa; il paziente, anche se fosse stato informato della tecnica EVAR, non l’avrebbe scelta, in quanto il chirurgo a cui si era rivolto era esperto della tecnica OPEN. sussistente il nesso di causalità tra l’intervento e il danno, nonostante avesse accertato che quest’ultimo era inevitabile e non prevedibile.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 1936/2023) cassava la sentenza della Corte di Appello n. 1792 del 23.4.2019, ravvisando la violazione dei principi stabiliti in materia di nesso di causa tra condotta colposa (mancata acquisizione di consenso informato) ed evento di danno. Infatti il secondo grado:

  • ha ritenuto che si era formato il giudicato interno sulla correttezza della tecnica chirurgica prescelta;
  • ha ammesso che le complicanze seguite all’intervento erano imprevedibili;
  • ha ritenuto tuttavia che il medico fosse lo stesso in colpa, per non avere prospettato al paziente l’esistenza d’una tecnica operatoria alternativa.

L’omessa informazione del paziente sulle alternative terapeutiche

È evidente, dunque che i Giudici di appello hanno ritenuto che l’unica condotta colposa ascrivibile al medico fosse l’omessa informazione del paziente sulle alternative terapeutiche. Ebbene, se l’omessa informazione fu l’unica condotta colposa tenuta dal medico, per condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno sarebbe stato necessario accertare l’esistenza di un valido nesso di causa tra la suddetta omissione e il danno.

Difatti, il secondo grado avrebbe dovuto ricostruire il nesso di condizionamento tra l’omessa informazione e l’evento di danno con un giudizio controfattuale: vale a dire ipotizzando cosa sarebbe accaduto se il medico avesse compiuto l’azione, che invece mancò.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, affinché il giudice di rinvio accerti con giudizio controfattuale se possa ritenersi plausibile, in base al criterio della preponderanza dell’evidenza, che una esaustiva informazione del paziente avrebbe indotto quest’ultimo a pretendere che l’intervento avvenisse con tecnica operatoria più moderna endovascolare.

Il giudizio controfattuale sul nesso di causa tra omissione informativa ed evento lesivo

Tutte le censure mosse dalla Casa di cura (che vengono respinte) riguardano il giudizio controfattuale sul nesso di causa tra omissione informativa sulla tecnica operatoria praticata ed evento lesivo, demandato al giudice di rinvio dalla Corte di cassazione in base alla precedente pronuncia cassatoria (i cui termini sono sopra riportati). Ebbene, la Corte d’appello, quale Giudice del rinvio, avrebbe dovuto valutare se le omissioni informative fossero attribuibili a colpa medica nonostante si trattasse di conseguenze lesive accertate come non correlate a malpractice e imprevedibili, risultando la questione del mancato consenso informato assorbente.

La Corte milanese ha affermato la responsabilità della Clinica privata la mancanza di un’esaustiva informazione in merito alle alternative operatorie ha comportato l’esecuzione dell’intervento mediante la tecnica più obsoleta. Le conseguenze dannose derivate dall’uso di tale tecnica debbono, pertanto, essere addebitate a responsabilità della struttura sanitaria, in quanto tali complicanze non si sarebbero verificate se il paziente, attraverso esaurienti e complete informazioni, fosse stato posto in grado di pretendere che l’intervento avvenisse con altra tecnica nuova e più recente (cioè quella endovascolare).

Il consenso informato e la scelta della tecnica operatoria

Ebbene, i Giudici di appello hanno considerato la questione (precedentemente omessa) ritenendo che il paziente, se adeguatamente informato delle varie tecniche operatorie allora già esistenti, probabilmente avrebbe optato per la tecnica meno invasiva, di sicuro in grado di evitare le suddette complicanze. Ha ritenuto altresì che tale omissione doveva ricondursi a colpa medica perché le due tecniche erano già note alla luce dell’esito della CTU, da cui emergeva che “la tecnica endovascolare determina minori rischi di mortalità e invasività chirurgica, in quanto viene effettuata mediante “arteriotomia bilaterale delle arterie femorali comuni”, a differenza della tecnica chirurgica effettivamente utilizzata, che accede all’aorta addominale attraverso la via transperitoneale e la via extraperitoneale e, quindi, attraverso un’incisione dell’addome. Anche la preparazione chirurgica è meno rischiosa, in quanto può essere effettuata “in anestesia locale” e comporta “una ridotta necessità di ricovero in terapia intensiva e di ospedalizzazione”.

Pertanto, il Giudice del rinvio ha concluso che, ove il paziente fosse stato reso edotto della possibilità di scegliere tra le tecniche operatorie disponibili, avrebbe senz’altro optato per la tecnica endovascolare. Invece, le affermazioni rese dal paziente prima dell’avvio della controversia hanno permesso alla Corte di merito di confermare che esse erano lacunose ed errate in merito alla metodica più recente endovascolare che era già ampiamente utilizzata all’epoca dei fatti e non di natura sperimentale.

Conclusivamente il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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