Carabiniere uccide un collega e la moglie, c’è responsabilità civile dello Stato?

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Può lo Stato essere ritenuto responsabile per un omicidio commesso da un proprio dipendente?
Nel caso di seguito commentato, l’omicidio compiuto da un carabiniere nei confronti del proprio superiore e della moglie è stato ritenuto un evento del tutto anomalo e imprevedibile, tale da escludere qualsiasi responsabilità dell’amministrazione. La decisione chiarisce i confini dell’occasionalità necessaria e del nesso causale nell’ambito della responsabilità civile dello Stato per fatto del dipendente.

Il principio dell’equivalenza delle cause trova un temperamento nel principio di causalità efficiente in base al quale l’evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta, solo se quest’ultima risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle regolari linee di sviluppo della serie causale già in atto (Corte di Cassazione, III civile, sentenza 10 luglio 2025, n. 18898).

L’omicidio suicidio

Il carabiniere A.R. ha esploso un colpo di pistola sulla persona del proprio superiore (Luogotenente Z.A.) e, immediatamente dopo, della relativa coniuge, G.G., accorsa sul posto, completando l’azione delittuosa con il proprio suicidio.

Entrambi i Giudici di merito hanno rigettato la domanda proposta per la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’omicidio.

La Corte di appello ha rilevato che l’evento non poteva ricondursi alla responsabilità civile dello Stato, poiché tale fatto doveva considerarsi tale da integrare uno sviluppo oggettivamente anomalo e imprevedibile dell’esercizio delle pubbliche funzioni da parte del suo autore, come tale integralmente ed esclusivamente ascrivibile a quest’ultimo sulla base di quanto da ultimo stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 13246/2019).

Secondo i ricorrenti sono stati erroneamente applicati i principi delineati dalle Sezioni Unite, escludendo, senza giustificazione, la responsabilità dell’amministrazione convenuta per il fatto penalmente illecito commesso dal proprio dipendente. Secondo tale tesi l’omicidio compiuto dal Carabiniere andava coniugato, come nesso di occasionalità necessaria, con le funzioni pubbliche dallo stesso esercitate, e dunque tale da non recidere il diretto collegamento ravvisabile tra la condotta e la responsabilità civile dello Stato.

Il richiamo alle Sezioni Unite e la responsabilità civile dello Stato

Quanto censurato non è ammissibile. La decisione a S.U. sopra richiamata ha statuito che la responsabilità civile dello Stato, riguardante il danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente, deve essere affermata anche quando quest’ultimo abbia approfittato delle proprie attribuzioni, e agito per finalità esclusivamente personali o egoistiche, ed estranee a quelle dell’amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o i poteri che esercita o di cui è titolare.

Cioè: la condotta illecita dannosa e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi, non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata e in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo.

L’importante decisione a S.U. più volte menzionata ha fornito una importante ricostruzione giurisprudenziale sul concetto dell’occasionalità necessaria rilevante, evidenziando come il nesso di occasionalità necessaria (e la responsabilità del preponente) sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, o abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, L’unica condizione è che la condotta del preposto costituisca il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un’attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all’espletamento delle sue incombenze.

Il nesso di occasionalità necessaria

“L’accollamento” dei risultati delle altrui condotte deve essere correlato (e circoscritto) alla normale estrinsecazione delle attività del preponente e di quelle oggetto della preposizione ad esse collegate, sia pure considerandone le violazioni o deviazioni oggettivamente probabili: ergo, chi si avvale dell’altrui operato, in tanto può essere chiamato a rispondere delle sue conseguenze dannose identificate in base ad un giudizio oggettivizzato di normalità statistica, cioè riferita non alle peculiarità del caso, ma alle ipotesi in astratto definibili come di verificazione probabile o secondo i principi di causalità adeguata elaborati dalla giurisprudenza.

Sempre con specifico riguardo alla definizione della nozione di occasionalità necessaria, le S.U. hanno pure precisato che alla puntualizzazione dell’ambito di operatività del criterio di imputazione ricondotto ai principi dell’art. 2049 cc, vada premesso un richiamo ai principi in tema di causalità nel diritto civile.

Il principio della regolarità causale, rapportato ad una valutazione ex ante, diviene la misura della relazione probabilistica in astratto (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra evento generatore del danno ed evento dannoso (nesso causale), da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale va più propriamente ad iscriversi entro l’elemento soggettivo dell’illecito (la colpevolezza), ove questo per l’ordinamento rilevi; ma non potendo escludersi una loro efficienza peculiare nel senso dell’elisione, a certe condizioni, del nesso causale tra l’illecito ed il danno, come precisato dalle sezioni semplici di questa Corte (in tal senso vengono citate Cass. 01/02/2018, nn. 2478, 2480 e 2482)”.

L’impossibilità di prevenire l’azione

Orbene, la nozione di occasionalità necessaria è destinata a coinvolgere una peculiare specie di relazione di causalità, visto che una tale occasionalità necessaria si identifica con quella peculiare relazione tra l’uno e l’altro tale per cui la verificazione del danno-conseguenza non sarebbe stata possibile senza l’esercizio dei poteri conferiti da altri, che assurge ad antecedente necessario anche se non sufficiente. Ferma e impregiudicata la necessità che tale valutazione di impossibilità sia operata in base ai principi della causalità adeguata appena riassunti e così ad un giudizio controfattuale, oggettivizzato ex ante, di regolarità causale atta a determinare l’evento, vale a dire di normalità – in senso non ancora giuridico, ma naturalistico-statistico – della sua conseguenza.

La conseguenza di tutto ciò è l’integrale applicazione della disciplina della responsabilità extracontrattuale, che implica a sua volta un’adeguata delimitazione di tale conclusione: in primo luogo, valgono i principi e le regole in tema di accertamento del nesso causale secondo le regole sopra ricordate; in secondo luogo, vige l’elisione del nesso in ipotesi di fatto naturale, o del terzo, o del danneggiato, che sia di per se solo idoneo a determinare l’evento; in terzo luogo, si applica la regola generale dell’art. 1227 c.c. in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato.

Conclusivamente, quindi, il Ministero chiamato a giudizio è esente dalle conseguenze dannose derivanti dalla condotta del Carabiniere in quanto impossibile prevenirla. Ad ogni modo, secondo la Corte di appello, il Carabiniere non stava in realtà esercitando alcuna pubblica funzione neppure distorta. Il possesso dell’arma, come la presenza in caserma a contatto con la vittima, rappresentarono solo “coincidenze favorevoli” allo scatenarsi della reazione del Carabiniere, di per sé, come detto, anomala e imprevedibile.

Avv. Emanuela Foligno

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